27/09/2023 – Al via l’attuazione dei concorsi dopo il dPR 82/2021

I comuni, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni, le comunità montane e gli altri enti locali devono modificare i propri regolamenti sui concorsi e sull’accesso al pubblico impiego.

E’ questa una conseguenza automatica che deriva dalla introduzione delle nuove regole dettate dal dpr n. 82/2023, che ricordiamo si applica direttamente, integralmente ed automaticamente nelle amministrazioni statali e, per le altre, costituisce la disposizione di riferimento.

Nel frattempo, la giustizia amministrativa detta principi interpretativi, come la possibilità di dare corso alla utilizzazione nelle prove scritte ed in quelle preselettive di quesiti che non sono inediti, essendo stati già utilizzati in altre prove concorsuali sia nella stessa amministrazione che in un’altra.

L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE

Le amministrazioni non statali, il che rafforza i vincoli dettati dal precedente testo, si devono conformare alle prescrizioni del dpr n. 82/2023, mentre in precedenza solamente una parte delle sue disposizioni costituivano norma di indirizzo. Il nuovo testo è espressamente applicabile anche nelle regioni a statuto speciale, ancorchè compatibilmente con le disposizioni statutarie.

Gli enti non sono inibiti dall’indire, dallo svolgere e/o dal concludere concorsi anche se non hanno ancora adottato il regolamento che recepisce il citato dpr n. 82/2023. Essi devono comunque dare immediata applicazione alle novità dettate dal legislatore.

L’organo competente è la giunta; nelle province e città metropolitane la competenza appartiene al Sindaco. Il consiglio, come per tutte le scelte organizzative, è chiamato a dettare principi di carattere generale.

Non è richiesta nessuna specifica relazione sindacale. E’ necessario dare corso alla informazione preventiva ed a richiesta al confronto solamente se si include nel testo la disciplina delle progressioni verticali speciali. In questo caso solamente su tale parte si deve dare corso alla prima ricordata forma di relazione sindacale.

LE INDICAZIONI

Una prima indicazione è la seguente: tutte le PA non possono indire concorsi per soli titoli. Ricordiamo che essa era espressamente consentita dal testo previgente del dpr n. 487/1994 e che negli ultimi anni è stata utilizzata quasi esclusivamente per la effettuazione di assunzioni a tempo determinato, stante le procedure semplificate. Si deve ricordare che, sulla base delle nuove regole, le amministrazioni possono scegliere tra i concorsi per esami, per titoli ed esami ed i corsi concorso. 

E’ bene chiarire subito che le nuove disposizioni non incidono per i comuni e per gli altri enti locali sulla possibilità di dare corso ad assunzioni tramite attingimento da elenchi di idonei di cui all’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021.

La seconda indicazione è che, nei singoli bandi vanno previsti i requisiti necessari per l’accesso: essi devono essere coerenti con quelli fissati dallo stesso ente. Si può aggiungere che la sede più idonea in cui inserire queste previsioni è costituita dall’atto con cui s’é data attuazione alla definizione dei nuovi profili a seguito dell’entrata in vigore delle previsioni dettate dalle modifiche al d.lgs. n. 165/2001 e dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 novembre 2022.

La terza indicazione è che i candidati, all’atto della presentazione della domanda, devono indicare se sono destinatari di una condanna penale passata in giudicato e/o se hanno in corso dei procedimenti penali. 

Ed inoltre, i bandi di concorso vanno pubblicati sul portale Inpa, che costituisce anche lo strumento attraverso cui vanno presentate le domande da parte dei candidati. A regime, funzionalità che non è ancora operativa, tutte le comunicazioni dell’ente e delle commissioni andranno trasmesse esclusivamente attraverso questa modalità. E’ facoltativa la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale. 

I regolamenti degli enti non possono prevedere la possibilità di derogare al vincolo della utilizzazione di strumenti informatici per lo svolgimento delle prove scritte. A parere di chi scrive, anche se questo punto non abbiamo ancora conferme o smentite da parte della giurisprudenza amministrativa, la previsione legislativa espressamente dispone il ricorso a questo istituto. In modo espresso, l’articolo 13 del dpr 82/2023 così recita: “gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove”. 

In sede regolamentare si devono disciplinare, quanto meno nei tratti caratterizzanti ed essenziali, le modalità con le quali gli enti devono dare corso all’accertamento delle competenze comportamentali, ivi comprese le attitudini, e per i profili per i quali sono richieste, quelle manageriali, ad esempio per le assunzioni nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni. Questa verifica ha un carattere obbligatorio per tutti i concorsi, a prescindere dall’area di inquadramento. Occorre, in primo luogo, stabilire le regole attraverso cui dare corso all’accertamento di tali competenze sulla base di metodi che siano normalmente utilizzati ed assunti come consolidati

I regolamenti devono inoltre disciplinare se è necessario che gli esperti siano inclusi nelle commissioni a pieno titolo, se siano invece individuati come membri aggregati ovvero se si decide di fare ricorso a supporti specializzati esterni, quali potrebbero essere delle società specializzate.

I CONCORSI CON QUESITI GIA’ UTILIZZATI

Non sono censurabili i concorsi in cui alcuni dei quiz utilizzati non sono inediti: lo stabilisce la sentenza della terza sezione del Tar del Lazio n. 12002/2023.

Leggiamo che “la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati durante le prove rappresenta espressione di potestà discrezionale dell’amministrazione pubblica che, in quanto tale, non è suscettibile di sindacato giurisdizionale, ad eccezione delle ipotesi in cui sia manifestamente illogica o irragionevole”.

Inoltre, “posto che sono state somministrate a tutti le medesime domande e che non esiste una disposizione normativa o un principio generale che postuli espressamente la necessaria originalità e novità dei quesiti che vengano somministrati ai candidati di una procedura pubblica, ciò che importa ai fini del giudizio di legittimità è l’eventuale alterazione della par condicio degli stessi; l’art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, infatti, si limita a prescrivere la segretezza delle tracce da cui si evince che i quesiti proposti devono essere segreti (nella loro complessiva combinazione)”.

Sempre al riguardo, “la mera similitudine tra quesiti non può determinare vizio della prova poiché anche la diversità di alcune o di una soltanto delle alternative risposte al quesito tra i due test posti a raffronto, può fortemente incidere sulla difficoltà della prova”.

In conclusione su questo punto, “è il complesso dei quesiti a dover essere valutato come originale, non potendo l’identità di alcuni solamente dei quesiti proposti avere un effetto invalidante in toto”.

Ed infine, leggiamo che “il principio di anonimato richiede peculiare valutazione quando la correzione avvenga automaticamente, tramite lettore ottico, mentre effettive manipolazioni o altre segnalate forme di frode nello svolgimento delle prove in alcune sedi richiedono accertamenti di natura penale, senza che al momento emergano fattori di pregiudizialità al riguardo e con conseguenza comunque autonome, ove in qualsiasi momento fossero accertati reati, fonte di nullità totale o parziale delle prove svolte”. 

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