27/05/2020 – Prestazioni individuali domiciliari. L’articolo 48 del “Cura Italia” rivisto dal “Decreto Rilancio” .

Prestazioni individuali domiciliari. L’articolo 48 del “Cura Italia” rivisto dal “Decreto Rilancio” .
Nota sull’articolo 109 del “Decreto Rilancio”.
Scritto da Roberto Donati 26 Maggio 2020
 
L’articolo 109 del Decreto Legge 34/ 2020 ( Decreto Rilancio)[1], riscrive l’articolo 48 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27 . Una serie di modifiche che, rispetto al testo uscito dalla conversione del decreto “Cura Italia” ( vedi qui il vecchioarticolo48), rendono più chiara la portata del disposto normativo, anche se non mancano elementi da approfondire.
Per questo risulta necessaria una riflessione. Perché, secondo me, si è di fronte ad un tentativo di gestire con ragionevolezza la situazione di emergenza determinatasi con il COVID 19, e le stazioni appaltanti, a seguito delle modifiche apportate hanno la possibilità di operare con la più ampia libertà ( ferme restando le risorse a disposizione).
Con deroga esplicita al Codice dei Contratti.
La prima osservazione da fare è quella relativa all’ampliamento dei servizi sottoposti al regime del “nuovo” articolo 48 . Il comma 1 oltre ai servizi educativi e scolastici di cui all’art. 2 del D.Lgs 13 aprile 2017 n.65[2] inserisce in maniera esplicita nel perimetro dei servizi anche quelli di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni[3] ( promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità ) .
Si tratta di servizi la cui importanza è evidente.
Per cui il comma 1 prevede come, durante il periodo di sospensione dovuto all’emergenza da COVID 19, le pubbliche amministrazioni forniscano, rivedendo i contenuti operativi, i servizi già erogati, personalizzandoli, senza ricreare aggregazione.
E’ significativo che il comma 1 dettagli, ampliandoli, i servizi che dovranno essere prestati con nuove modalità, inserendo esplicitamente rispetto al “vecchio” articolo 48 del “Cura Italia”, i centri diurni e semiresidenziali per minori, per  la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza  fissa  dimora, dei servizi sanitari  differibili .
Merita di essere segnalato l’inserimento, accanto a prestazioni con spiccato carattere sociale, o socio-sanitario, dei “servizi sanitari differibili”. Per cui il perimetro dei soggetti interessati dal “nuovo” articolo 48 include esplicitamente anche le ASL/Aziende Ospedaliere, che potranno riorganizzare con modalità nuove i “servizi sanitari differibili”.
Non essendo stato dettagliato cosa si intenda per servizi sanitari differibili sembra ragionevole fare riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale ed alle Classi di priorità previste nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021 . In questo caso alla Classe D (Differibile), ossia prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite / entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici .
Insomma, durante il periodo di sospensione, anche i servizi sanitari differibili possono essere oggetto di revisione, affinché continuino ad essere prestati ( anche se con modalità operative diverse).
Il comma 1 evidenzia poi come, proprio perché c’è un’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, è necessario che le pubbliche amministrazioni forniscano i servizi, anche su proposta degli enti  gestori  di specifici  progetti  per  il  fine  di  cui  al  presente   articolo. L’inserimento nel comma 1 di questo inciso rispetto al “vecchio” testo dell’articolo 48 rafforza il ruolo del privato nella revisione dei servizi.
Sebbene la formulazione non sia propriamente felice facendo riferimento ai soli “enti gestori”, si ritiene che questa facoltà di “proposta” di modifiche al contratto sia in realtà concessa a tutti i soggetti che operano nel campo dei servizi previsti dall’articolo 48 .
Ciò in forza del dato testuale della norma che prevede come  le  pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti  gestori  di specifici  progetti  per  il  fine  di  cui  al  presente   articolo, avvalendosi  del  personale  disponibile,  già  impiegato  in   tali servizi,  anche  dipendente  da  soggetti  privati  che  operano   in convenzione, concessione o appalto….
Rispetto al “vecchio” articolo 48 l’inserimento nel testo della congiunzione “anche” amplia, evidentemente, il novero di soggetti da utilizzare per le prestazioni “riviste” alla luce dell’emergenza. A parere mio la norma si presta ad una duplice lettura ( con le due fattispecie che possono comunque coesistere )  ossia :
1. Nei “nuovi servizi” possono essere utilizzati sia il personale delle amministrazioni pubbliche sia il personale anche dipendente da soggetti privati;
2. Nei “nuovi servizi” il personale dei soggetti privati può avere un contratto di lavoro non necessariamente riconducibile alle tipologia del lavoro dipendente ( ad esempio specialisti che operano in regime di libera professione).
La priorità è quella di “variare” le modalità di erogazione dei servizi, per cui risulta ragionevole che “tutto” il personale già impiegato negli stessi venga riutilizzato con prestazioni adeguate alle necessità derivanti dallo stato di emergenza.
L’ultimo periodo del primo comma risulta essere sostanzialmente identico alla “vecchia” versione dell’articolo 48 del “Cura Italia”.
Poiché non sono possibili le modalità “tradizionali”, viene chiesto uno sforzo progettuale che ridefinisca le prestazioni da erogare agli utenti.
L’ultimo periodo del primo comma prevede  infatti che :
Tali  servizi  possono  essere  svolti secondo  priorità   individuate   dall’amministrazione   competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando  i  medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a  eventuali clausole   contrattuali,   convenzionali,   concessorie,    adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure  necessarie  per assicurare la massima tutela della salute  di  operatori  ed  utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.
La collocazione della locuzione “ possono essere svolti” ( che sostituisce le parole “si possono svolgere” riportate al vecchio articolo 48), indica come in questa fase di emergenza non è detto che sia la sola pubblica amministrazione a dettare le priorità,  ma vi possa essere una coprogettazione con gli enti gestori e soggetti appaltatori.
La priorità è continuare ad erogare servizi in maniera diversa, e per farlo è possibile operare anche in deroga a  eventuali clausole   contrattuali,   convenzionali,   concessorie.
E’ una esplicita deroga al Codice dei Contratti, che viene indicata al comma 2 del “nuovo” articolo 48.
Comma 2 che merita di essere sottolineato perché in primo luogo apporta una significativa innovazione rispetto al “vecchio” articolo 48.
Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e  dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di  cui  al  comma  1,  le pubbliche amministrazioni sono infatti autorizzate al pagamento  dei  gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione,  sulla base delle risorse disponibili e  delle  prestazioni  rese  in  altra forma.
Il vecchio testo prevedeva che il pagamento avvenisse sulla  base  di  quanto  iscritto  nel  bilancio preventivo.
Non è una modifica da poco, in quanto viene eliminato il limite derivante dalle somme iscritte nel bilancio preventivo per prevedere una formula più generica ( sulla base delle risorse disponibili e  delle  prestazioni  rese  in  altra forma ) che risulta più adeguata alle necessità delle pubbliche amministrazioni.
Esse, infatti, potranno operare su questi servizi tenendo conto dell’effettivo andamento del proprio bilancio, disponendo di tutte le opzioni possibili alla luce delle disponibilità di risorse.
In questo senso, dunque, potranno rimanere all’interno delle originarie previsioni di spesa oppure apportare le opportune variazioni ( in aumento o in diminuzione) per i servizi svolti con le nuove modalità richieste dall’articolo 48.
Si tratta di operare, come detto, una complessiva revisione dei servizi, che va ad incidere sui rapporti contrattuali in corso.
Sono pertanto da prevedersi modifiche radicali ai contratti in essere, con esplicita deroga al Codice dei Contratti. La deroga è affermata in modo netto, mentre il “vecchio” articolo 48 nulla disponeva in tal senso ( anche se la deroga appariva esplicita).
Infatti il comma 2 recita :
Le prestazioni convertite  in  altra  forma,  in  deroga  alle previsioni del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate  al  comma  1  del presente  articolo….
Insomma, rispetto alle modalità “ordinarie” di erogazione dei servizi di cui si discute, si è in presenza di “modifiche sostanziali” ai contratti[4] ( ragionando secondo la definizione contenuta nell’articolo 106 comma 4 del Codice) che il legislatore ha esplicitamente sottratto al Codice dei Contratti.
Perché, essendo in presenza di modifiche sostanziali, ai sensi dell’articolo 108 comma 1 lettera a)[5] del Codice si dovrebbe probabilmente procedere  alla risoluzione del contratto.
Invece, dato lo stato di emergenza, i contratti si modificano, si adeguano alle necessità ed alle esigenze dell’utenza, senza che questo “aggiornamento” sia determinato secondo le previsioni del Codice dei Contratti.
Oggi il legislatore lo dice con nettezza, secondo una logica di ragionevolezza finalizzata alla prosecuzione di servizi fondamentali per molte persone.
La deroga al Codice peraltro non mette in discussione le modalità di modifica ai contratti in essere a suo tempo esplicitate dal “vecchio” articolo 48. Le modifiche infatti sono ancora individuate “previo accordo tra le parti”.
Per cui è previsto che le prestazioni siano convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate  al  comma  1  del presente  articolo ( dunque su proposta degli enti gestori o con priorità fissate dalle amministrazioni o in coprogettazione).
Si evidenzia come, operando un revisione dell’articolo 48, avrebbe potuto essere dettagliata in concreto la fattispecie applicabile alle modifiche apportate al contratto.
O forse, alla luce anche della più volte espressa volontà di semplificazione, l’articolo 48 costituisce il primo banco di prova di un rapporto nuovo tra pubblica amministrazione ed imprese, articolato su “coprogettazioni” ed “accordi”, invece che sui tradizionali atti di sottomissione/ atti aggiuntivi tipici delle varianti ai contratti.
In questo senso potrebbe essere letto il riferimento esclusivo ad accordi.
Pur non essendo fatto riferimento alla Legge 241/1990, l’espressione usata ( accordi), la previsione di una coprogettazione dei servizi, rimanda ai contenuti dell’articolo 11 della Legge 241.[6]
Certo è che, al di là delle parole usate, il legislatore invita, in nome dell’emergenza, a determinare concordemente nuove modalità di erogazione dei servizi, con strumenti ( gli accordi appunto ) che risulteranno evidentemente da atti scritti e che saranno destinati a regolare i rapporti tra le parti durante i periodi di sospensione indicati.
Per cui, in questa prospettiva, le previsioni dell’articolo 11 della Legge 241/1990 possono effettivamente rappresentare un punto di riferimento che si aggiunge alle tradizionali fattispecie individuate dal Codice dei Contratti.
Ad ulteriore conferma di ciò sono da segnalare le modifiche alle modalità di pagamento dei “nuovi” servizi.
Il comma 2, innovando rispetto al “vecchio” articolo 48, prevede infatti che le prestazioni sono  retribuite  ai  gestori  con  quota  parte dell’importo  dovuto  per  l’erogazione  del  servizio   secondo   le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo  svolgimento  dei  servizi.  E’  inoltre corrisposta un’ulteriore quota per il  mantenimento  delle  strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli  affidatari  di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo  restando che le stesse dovranno  risultare  immediatamente  disponibili  e  in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio  da  COVID-19, all’atto  della  ripresa  della  normale  attività.   Le   pubbliche amministrazioni possono riconoscere,  ai  gestori,  un  contributo  a copertura  delle  spese  residue  incomprimibili,  tenendo  anche  in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori,  a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di  cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
Di fatto il legislatore fissa le coordinate entro cui deve esplicitarsi l’autonomia delle parti nella modifica ai contratti in essere, in deroga al Codice dei Contratti.
Le parti dovranno dunque concordare, sulla base delle risorse disponibili dell’ente :
  1. Una prima parte di corrispettivo reperibile nei fondi stanziati per l’espletamento del contratto originario, che coprirà i “nuovi” servizi;
  2. L’eliminazione del riferimento a quanto  iscritto  nel  bilancio preventivo legittima la pubblica amministrazione ad operare sulla base delle risorse disponibili, per cui potranno esservi anche aumenti (ma anche diminuzioni) degli importi da corrispondere all’operatore economico;
  3. Una seconda parte di corrispettivo per il mantenimento delle strutture;
  4. Un eventuale “contributo” a copertura delle spese residue incompribili. Non essendovi una definizione di quali siano tali spese, spetterà alle parti, durante il percorso di revisione contrattuale/ definizione di nuovo accordo , individuare quali spese del gestore risultino essere effettivamente incomprimibili ( sembrerebbe che la norma ipotizzi un rimborso spese). Da segnalare come, secondo me, la parola “gestore”, sulla base della complessiva impostazione dell’articolo, possa non identificare soltanto l’impresa che opera in regime di concessione, ma possa riferirsi più semplicemente anche ad un contratto di appalto.
La negoziazione tra pubblica amministrazione ed operatore economico dovrà dunque articolarsi sui quattro punti sopra elencati, tenendo conto delle residue entrate mantenute dal gestore/appaltatore ( tra le entrate vengono opportunamente inseriti i corrispettivi ricevuti per l’espletamento dei servizi).
Da segnalare inoltre la riscrittura del comma 3 dell’articolo 48, che riporta:
A seguito dell’attivazione dei servizi di cui  al  comma  2,  è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di  usufruire,  in relazione alle  ore  non  lavorate,  dei  trattamenti  del  fondo  di integrazione salariale e di  cassa  integrazione  in  deroga  laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per  l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi  degli  educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all’articolo 4-ter, o  di  servizi  sociosanitari  e  socioassistenziali  resi  in convenzione, appalto  o  concessione  nell’ambito  dei  provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e  con ordinanze  regionali  o  altri  provvedimenti   che   dispongano   la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.
La riscrittura appare opportuna, in quanto “collega” l’attivazione dei “nuovi” servizi con la possibilità, per le ore non lavorate, di fruire della Cassa Integrazione in deroga e del Fondo di integrazione salariale.
L’articolo 48 uscito dalla Legge di conversione 27/2020, invece, stabiliva che con i pagamenti dei corrispettivi per i servizi “modificati”, cessassero i trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per i lavoratori impiegati in tali servizi. Introducendo una rigidità poco confacente alle esigenze di aggiornamento e revisione ( anche in itinere ) di questi servizi.
Si tratta dunque di una modifica rispettosa dei possibili scenari che potrebbero aprirsi a seguito della revisione/aggiornamento dei servizi, potendosi fruire di ammortizzatori sociali in relazione alle ore non lavorate.
Una modifica che risulta coerente con l’impianto complessivo del D.L. 34/2020.
Da segnalare infine come l’ultimo comma dell’articolo 109 preveda la soppressione delle parole “e di trasporto scolastico” per cui, gli Enti Locali non sono tenuti a pagare per servizi non svolti durante il periodo di sospensione dovuta dall’attivazione delle misure di contenimento del Covid 19 .
Siena, 26 maggio 2020
Roberto Donati
 
[1] Art. 109                 Servizi delle pubbliche amministrazioni
 
1. L’articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  è sostituito dal seguente:
 “Art. 48  (Prestazioni individuali domiciliari).
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e  scolastici,  di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i  provvedimenti  adottati  ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del decreto- legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante  la  sospensione  delle  attività sociosanitarie  e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e  per  persone  con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per  la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza  fissa  dimora, dei servizi sanitari  differibili,  laddove  disposta  con  ordinanze regionali  o  altri   provvedimenti,   considerata   l’emergenza   di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le  pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti  gestori  di specifici  progetti  per  il  fine  di  cui  al  presente   articolo,avvalendosi  del  personale  disponibile,  già’  impiegato  in   tali servizi,  anche  dipendente  da  soggetti  privati  che  operano   in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme  individuali domiciliari  o  a  distanza  o  rese  nel  rispetto  delle  direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente  i  servizi senza ricreare  aggregazione.  Tali  servizi  possono  essere  svolti secondo  priorità   individuate   dall’amministrazione   competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando  i  medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità’, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a  eventuali clausole   contrattuali,   convenzionali,   concessorie,    adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure  necessarie  per assicurare la massima tutela della salute  di  operatori  ed  utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di  cui  al  comma  1,  le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento  dei  gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione,  sulla base delle risorse disponibili e  delle  prestazioni  rese  in  altra forma. Le prestazioni convertite  in  altra  forma,  in  deroga  alle previsioni del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  previo accordo tra le parti secondo le modalità’ indicate  al  comma  1  del presente  articolo,  sono  retribuite  ai  gestori  con  quota  parte dell’importo  dovuto  per  l’erogazione  del  servizio   secondo   le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo  svolgimento  dei  servizi.  E’  inoltre corrisposta un’ulteriore quota per il  mantenimento  delle  strutture attualmente interdette che e’ ad esclusiva cura degli  affidatari  di tali attività’, tramite il personale a ciò preposto, fermo  restando che le stesse dovranno  risultare  immediatamente  disponibili  e  in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio  da  COVID-19,all’atto  della  ripresa  della  normale  attività’.   Le   pubbliche amministrazioni possono riconoscere,  ai  gestori,  un  contributo  a copertura  delle  spese  residue  incomprimibili,  tenendo  anche  in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori,  a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di  cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
3. A seguito dell’attivazione dei servizi di cui al  comma  2,  è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di  usufruire,  in relazione alle  ore  non  lavorate,  dei  trattamenti  del  fondo  di integrazione salariale e di  cassa  integrazione  in  deroga  laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per  l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi  degli  educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all’articolo 4-ter, o  di  servizi  sociosanitari  e  socioassistenziali  resi  in convenzione, appalto  o  concessione  nell’ambito  dei  provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e  con ordinanze  regionali  o  altri  provvedimenti   che   dispongano   la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»
b) all’articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole:  “e  di trasporto scolastico” sono soppresse.
 
[2] Art. 2.  Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione
1.Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all’articolo 1.
2.Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all’età ed è costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie.
3.I servizi educativi per l’infanzia sono articolati in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell’infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:
  1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
  2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell’educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
  3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l’infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
5.  La scuola dell’infanzia, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l’infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell’ambito dell’assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull’autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.
[3] DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66   Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 2.  Ambito di applicazione
1.  Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione
[4] Articolo 106 comma 4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
[5] Art.108 comma 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106;
[6] Art. 11  Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
1.In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis.  Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis.  A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.

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