27/02/2023 – Le Sezioni Unite si esprimono sul rapporto tra lodo arbitrale e procedura concorsuale.

Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principî:

a) il giudizio arbitrale, promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l’accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto (nella specie, l’appaltatore), stante l’esclusività dell’accertamento del passivo nella sede concorsuale cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f., la parte creditrice (nella specie, il committente), se il rapporto è ancora pendente e, cioè non, esaurito ai sensi dell’art. 72 l.f.;

b) il lodo arbitrale, se emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall’art. 81 l.f. all’organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto presupposto e senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta, è nullo e non produce effetti nei confronti della procedura concorsuale, perché l’apertura del concorso determina lo scioglimento dell’appalto (negozio presupposto) con un effetto legale che si realizza ex nunc, solo risolutivamente condizionato alla decisione di subentro del commissario (fin quando è possibile), e priva gli arbitri di potestas judicandi;

c) l’apertura della procedura concorsuale in pendenza del rapporto determina, secondo la regola generale dell’art. 72, comma 6, l.f. (norma applicabile anche all’appalto), l’inefficacia della clausola negoziale che ne fa dipendere la risoluzione da tale evento.

Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 23 febbraio 2023, n. 5694.

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