27/02/2018 – TAR: il principio di rotazione delle imprese

TAR: il principio di rotazione delle imprese

 

 

Il Tar Lombardia, con sentenza n.380 del 9 febbraio 2018 si è pronunciato in merito alla richiesta di annullamento della determinazione dirigenziale, concernente una procedura di affidamento di un servizio e della relativa aggiudicazione. In particolare, rileva la violazione del principio di rotazione degli inviti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del codice. La ricorrente, era, infatti, gestore uscente del servizio, sicché l’invito a partecipare rivolto allo stesso è stato reputato illegittimo dal Comune in sede di autotutela, però, non sembra ravvisarsi un vizio di legittimità dell’azione amministrativa o perlomeno un vizio di gravità tale da giustificare fondatamente un provvedimento di autotutela amministrativa a fronte di un contratto di appalto in corso di esecuzione. Anche se l’art. 36, comma 2, lettera b), del codice, prevede il rispetto, fra gli altri criteri, di un criterio “di rotazione degli inviti”, parimenti non sussiste un divieto assoluto di invito del gestore uscente, non assurgendo il principio di rotazione a regola inderogabile. Il Tar, quindi richiama anche altre decisioni giurisprudenziali, quali la sentenza n. 816 /2017 del Tar Toscana, “per cui il principio di rotazione è servente e strumentale a quello di concorrenza, sicché non può disporsi l’estromissione del gestore uscente allorché ciò finisca per ridurre la concorrenza”, o ancora la sentenza n. 515/2017 del Tar Veneto, secondo sui “il principio di “rotazione” degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate svolte in base all’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, al punto che davanti ad una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la giurisprudenza prevalente, privilegia i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione”.

Dunque, evidenziano i Giudici, ove il procedimento per l’individuazione del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l’affidataria uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l’aggiudicazione all’affidatario del servizio uscente.

TAR, SENTENZA N.380, 9 FEBBRAIO 2018

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