28/02/2018 – La Sicilia studia un organo di controllo per gli Enti locali

La Sicilia studia un organo di controllo per gli Enti locali

a cura di Luciano Catania

 

Il Governatore siciliano, intervenendo al margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, ha manifestato la necessità di ripristinare i controlli amministrativi preventivi sugli atti degli enti locali. Un’esigenza che contrasta con la riforma del Titolo V della Costituzione e con l’abrogazione degli artt. 125 e 130. Per il Consiglio di Giustizia Amministrativa qualsiasi revisione statutaria, in materia, può essere adottata in adeguamento e non in contrapposizione. L’attività di controllo del segretario comunale, figura che il Presidente della Regione considera centrale nell’organizzazione degli enti locali siciliani.

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, al termine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti della Sicilia, ha manifestato la propria convinzione che occorra ripristinare, in Sicilia, un organo di controllo sull’attività degli enti locali.

Il Governatore ha ipotizzato la nascita di un organismo di monitoraggio dell’attività di Comuni, Liberi consorzi e Città metropolitane utile agli stessi amministratori locali, con la finalità di garantire coloro che sono chiamati a svolgere ruoli di responsabilità pubblica.

Musumeci ha ricordato come l’abolizione della funzione di controllo amministrativo preventivo abbia portato ad un incremento esponenziale del ricorso alla magistratura penale, a quella del lavoro ed a quella amministrativa.

Il Presidente ha annunciato la volontà di confrontarsi, nei prossimi giorni, con altri organi istituzionali e non ha escluso la predisposizione di un disegno di legge, finalizzato a reintrodurre organismi agili e snelli di controllo sugli atti degli enti locali, senza appesantire le procedure ordinarie.

In effetti, è stata l’abrogazione degli artt. 125, comma 1, e 130 della Costituzione (che prevedevano rispettivamente controlli statali sugli atti amministrativi delle regioni e controlli regionali sugli atti amministrativi degli enti locali) a portare all’abolizione degli organi regionali di controllo.

In Sicilia, il Comitato regionale di controllo (Co.re.co.) ha cessato giuridicamente di esistere alla data del 31 dicembre 1999 in forza del disposto dell’art. 1, 1° comma della L. Reg. n. 17 del 1999. 

Così affermò il Consiglio di Giustizia Amministrativa (sentenza del 20 gennaio 2003, n. 6) in ossequio al nuovo disegno costituzionale delineato dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 della L. Cost. n. 3/2001 che ha reso immediatamente inoperante anche in Sicilia, fino alla futura revisione statuaria in adeguamento al nuovo titolo V della Costituzione della Repubblica, la funzione di controllo generale di legittimità sugli atti degli enti locali, già prevista dall’abrogato art. 130 Cost.. 

Allora fu il comune di Catania, proponendo un ricorso amministrativo avverso un atto di annullamento del Comitato Regione di Controllo, a rilevare la nullità e/o l’inesistenza dell’atto per carenza di potere del Co.re.co., in quanto organo inesistente e privo del potere di controllo, essendo stato abrogato l’art. 130 Costituzione. 

Secondo il C.G.A., ancor prima della riforma del sistema delle autonomie locali attuata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nella Regione Siciliana il Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali aveva cessato ope legis di esistere ed operare alla data del 31 dicembre 1999, in forza del disposto dell’art. 1, 1° comma della L.reg. n. 17 del 1999. 

A seguito dell’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, ed in particolare dell’intervenuta abrogazione dell’art. 130 Cost., attuata dall’art. 9 della legge cost. n. 3/2001, la riserva relativa al riordino legislativo del sistema dei controlli, mantenuta ferma anche nella previsione dell’art. 1 della L.R. n. 17/99, doveva ritenersi automaticamente sciolta nel senso del definitivo venir meno di ogni forma di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali (non essendo ovviamente configurabile da parte di alcun legislatore ordinario, nazionale o regionale, la reintroduzione di un istituto costituzionalmente abrogato, né essendo realisticamente ipotizzabile una riformulazione dello Statuto regionale siciliano – ex art. 10 L. Cost. n. 3/2001 – che, muovendo in direzione diametralmente opposta a quella seguita dal costituente nazionale, reintroduca un sistema di controlli di legittimità sugli atti delle autonomie locali definitivamente soppresso sul residuo territorio nazionale). 

Il C.G.A., quindi, rilevò la nullità o inesistenza dell’impugnato atto negativo di controllo, e la totale carenza di potere del Co.re.co., anche a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, da parte dell’art. 9 della L.cost. n. 3/2001. 

La riforma del titolo V della Costituzione della Repubblica, ha statuito espressamente l’immediata applicabilità, nelle more di un’eventuale nuovo intervento legislativo regionale, di quelle parti della riforma costituzionale che prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

La disposizione abrogativa dell’art. 130 Cost. rientrava, a pieno titolo, fra quelle immediatamente operanti anche nelle regioni a statuto speciale, ed in particolare in Sicilia, per effetto del disposto del citato art. 10 L. cost. n. 3/2001. 

La riforma del Titolo V della Costituzione, come delineato dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 della L. Cost. n. 3/2001, ha reso immediatamente inoperante anche in Sicilia, fino ad una successiva revisione statuaria in adeguamento (e non già in contrapposizione) al nuovo titolo V della Costituzione della Repubblica, la funzione di controllo generale di legittimità sugli atti degli enti locali.

Il ripristino di un organo di controllo preventivo sugli atti degli Enti Locali, auspicato dal presidente Musumeci, deve pertanto essere contenuto in una nuova norma di riforma costituzionale oppure essere rielaborato in maniera completamente differente rispetto a quello che era posto in capo ai Co.re.co..

Un ripensamento del sistema dei controlli negli enti locali potrebbe coinvolgere anche il segretario comunale, una figura sulla cui centralità l’attuale presidente della Regione ha sempre creduto.

Le uniche forme di controllo preventivo attualmente ammesse sono quelle previste dal D.L. n. 174/2012 (art. 3 “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”), del nuovo art. 147 bis del T.U.E.L. “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”, quando dispone, al primo comma, che “il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”.

Si tratta di pareri obbligatori ma non vincolanti, inseriti fra gli atti preparatori del procedimento cui sono finalizzati.

E’ stata, invece, abrogata, già con la legge 127/1997, la previsione, contenuta a suo tempo nell’articolo 52, comma 3, della legge 142/1990, a mente della quale al segretario erano attribuiti il compito di curare l’attuazione dei provvedimenti e la responsabilità dell’istruttoria delle deliberazioni, provvedendo ai relativi atti esecutivi, oltre ai compiti di sovrintendenza e coordinamento.

L’Assessorato regionale degli Enti Locali, con circolare n. 6 aprile 1999, n. 5, espresse l’avviso che la verifica della legittimità degli atti della dirigenza non fosse più ricompresa, nemmeno in Sicilia, tra le competenze del Segretario Comunale.

Nel nuovo sistema dei controlli interni, voluto con il D.L. n. 174/2012, il segretario generale:

  • esercita il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva a campione e applica i principi di revisione aziendale;
  • elabora rapporti periodici, attraverso l’unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la sua direzione (negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale);
  • cura la trasmissione periodica delle risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, all’OIV o al nucleo di valutazione e al consiglio (art. 147 bis, c. 3 Tuel);
  • partecipa all’organizzazione del sistema dei controlli interni (art. 147, c. 4, Tuel);
  • è coinvolto attivamente nel controllo sugli equilibri finanziari (art. 147 quinquies Tuel);
  • invia semestralmente (per conto del capo dell’amministrazione) il referto sulla regolarità della gestione alla sez. regionale di controllo della Corte dei conti e al presidente del consiglio (art. 148 Tuel).

Musumeci è stato, nella scorsa legislatura, il primo firmatario di una mozione, approvata all’unanimità dall’Assemblea Regionale Siciliana, che prevedeva di rafforzare e rendere più efficace il ruolo del segretario comunale, quale soggetto che, da sempre, opera per la legalità, la trasparenza ed il buon funzionamento degli enti, adeguando la figura ai mutamenti giuridici, sociali, politici in essere.

Sicuramente la possibilità di coinvolgere il segretario comunale, in maniera più pregnante ed incisiva, in un’attività di controllo è legata fortemente ad un cambiamento del sistema di nomina e di revoca. Non può, evidentemente, essere chiesto al segretario comunale di essere il controllore del soggetto che l’ha nominato e che lo potrebbe non confermare.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto