27/01/2023 – Opere pubbliche, il concorrente deve poter dimostrare la propria capacità di realizzare l’appalto

Opere pubbliche, il concorrente deve poter dimostrare la propria capacità di realizzare l’appalto

Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica è illegittimo inserire un limite temporale alle esperienze pregresse utili a dimostrare la capacità del concorrente di realizzare la prestazione oggetto dell’appalto. Le esperienze pregresse devono essere riferite all’intera vita professionale, e non a un periodo circoscritto, nel rispetto del principio della massima concorrenza. Lo stabilisce l’Anac in una Nota a firma del presidente approvata dal Consiglio nell’adunanza del 17 gennaio 2023 in seguito a un esposto dell’Oice (Associazione delle organizzazioni di ingegneria architettura e consulenza tecnica ed economica). 

La segnalazione riguardava la procedura aperta per l’affidamento della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo ponte in attraversamento al fiume Po tra le località di Casalmaggiore (Provincia di Cremona) e Colorno (Provincia di Parma), per un importo a base gara di un milione e 146.000 euro. 

Nel bando di gara della Provincia di Parma, tra i criteri di valutazione viene richiesta la “descrizione di tre servizi di progettazione svolti negli ultimi quindici anni relativi ad interventi affini a quello oggetto della gara, e ritenuti significativi della capacità professionale dell’operatore economico offerente”.

L’Anac contesta all’amministrazione la previsione di un limite temporale in contrasto con il Bando tipo Anac n. 3 , relativo alle “Procedure aperte per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 100.000 euro con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”. Nel bando non c’è alcun riferimento a limiti temporali per la valutazione del cosiddetto merito tecnico proprio per consentire ai concorrenti di poter indicare in sede di offerta i servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco dell’intera vita professionale. Per questo motivo nel Bando tipo n. 3 è stato eliminato qualsiasi riferimento temporale – ovvero i dieci anni previsti in passato – entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa. L’affidabilità e la professionalità dell’operatore viene già assicurata a monte attraverso la previsione, tra i requisiti di partecipazione alla procedura, di criteri di capacità tecnica professionale piuttosto stringenti e pertanto eventuali rischi di presentazione in offerta di esperienze “obsolete”, in quanto troppo risalenti nel tempo della vita professionale del concorrente possono essere agevolmente superati in sede di valutazione. Per tali motivi la previsione di un ulteriore limite temporale dello svolgimento dei servizi tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica è un illegittimo restringimento della concorrenza privo di reali ragioni giustificatrici.

Ulteriore anomalia nel bando riguarda la previsione di criteri soggettivi nella valutazione dell’offerta tecnica, cioè di requisiti esperienziali, in violazione dell’articolo 95 del codice appalti secondo cui l’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi quali gli aspetti qualitativi, ambientali, o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Nel caso di specie l’attribuzione di 23 punti per tali requisiti su un massimo di 70 incide in maniera rilevante sulla valutazione dell’offerta tecnica e pertanto è da ritenere non conforme al codice appalti.

Il documento

 

Atto del Presidente del 17 gennaio 2023 – fasc.3356.2022.pdf

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