26/06/2020 – Un salvacondotto per le assunzioni già programmate

Un salvacondotto per le assunzioni già programmate
di Matteo Barbero
 
Salvacondotto per le assunzioni già programmate dai Comuni in base al turnover. È questo il passaggio più rilevante della circolare della Funzione pubblica esplicativa del dpcm 17 marzo 2020, ovvero del provvedimento attuativo dell’articolo 33, comma 2, del dl 34/2019 che ha rivoluzionato i criteri di calcolo della capacità di reclutamento dei municipi, dividendoli in fasce a seconda della diversa incidenza della rispettiva spesa di personale sulle entrate correnti (si veda ItaliaOggi del 5 giugno scorso). In fase di prima applicazione, il dicastero guidato da Fabiana Dadone prevede la sterilizzazione delle eventuali assunzioni già programmate sulla base delle vecchie regole. Al fine di non penalizzare i comuni che hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budget relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Ciò, però, solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell’allegato 4.2 al dlgs 118/2011). Tale meccanismo (peraltro già in bilico alla luce dei primi pareri della Corte dei conti) dovrebbe consentire a decorrere dal 2021 di sottrarre la maggiore spesa derivante dalle procedure in itinere dal calcolo del rapporto. Non è chiaro, però, quale sia la maggiore spesa, se quella prevista per i neo-assunti su base annua o il rateo del 2020 (ad esempio, per un’assunzione disposta per 4 mesi i 4/12). Attesa la finalità di regolare il passaggio al nuovo regime, la maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le predette procedure assunzionali già avviate, è consentita solo per l’anno 2020. Pertanto, a decorrere dal 2021, i comuni di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto attuativo, che, sulla base dei dati 2020, si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie assumono – come parametro soglia a cui fare riferimento nell’anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale – il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020. I comuni di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto attuativo, che si collocano sopra la soglia superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020.

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