26/06/2020 – Bandi, legittimo impugnare solo per le lesioni della p.a.

Bandi, legittimo impugnare solo per le lesioni della p.a.

I motivi escludenti che legittimano l’impugnativa del bando di gara devono essere diretta conseguenza degli atti della pubblica amministrazione e avere carattere oggettivo; non devono inerire a pretese situazioni soggettive, ascrivibili ad un giudizio meramente individuale di non convenienza della commessa. Lo ha stabilito il Tar Lazio, Roma sezione terza bis con la sentenza del 17 giugno 2020 n. 6646 che riepiloga le distinte fattispecie che legittimano il ricorso. La prima riguarda le clausole impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione; la seconda le regole procedurali che rendono la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; la terza disposizioni abnormi o irragionevoli che rendono impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara oppure prevedono abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta; la quarta le condizioni negoziali che rendono il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e non conveniente; la quinta i bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta oppure che presentino formule matematiche del tutto errate; la sesta e ultima gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza «non soggetti a ribasso». Le sei fattispecie sono accomunate dal fatto di impedire in modo macroscopico, ovvero di rendere estremamente ed inutilmente difficoltoso ad un operatore economico di formulare un’offerta corretta, adeguata e consapevole, configurandosi pertanto come una concreta ed effettiva lesione dell’interesse legittimo dell’impresa a concorrere con gli altri operatori per l’aggiudicazione di una commessa pubblica.

I giudici hanno precisato che in ogni caso «la lesione lamentata deve conseguire in via immediata e diretta, e non soltanto potenziale e meramente eventuale, da atti dell’amministrazione. Inoltre i motivi immediatamente escludenti devono avere natura oggettiva e non inerire meramente a pretese situazioni soggettive, ascrivibili ad un giudizio meramente individuale di non convenienza della commessa, deve in altri termini determinarsi una oggettiva impossibilità alla partecipazione».

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