25/11/2015 – nei piccoli comuni il Rup può far parte delle commissioni di gara

24-11-2015 NEI PICCOLI COMUNI IL RUP PUO’ FAR PARTE DELLE COMMISSIONI DI GARA

 

L’Autorità Anticorruzione, nel parere n. 178 del 21 ottobre 2015, ha affermato che nelle procedure di appalti pubblici degli enti locali di piccole dimensioni, non sussiste un rigido divieto di partecipazione dei Responsabili unici del procedimento, non coincidenti con i Responsabili del servizio, alle commissioni di gara.

In particolare, nel caso di specie, un comune calabrese chiedeva se la partecipazione del Rup alle commissioni di gara violasse l’articolo 84, comma 4 del Codice dei contratti nella parte in cui questo non consente ai commissari diversi dal presidente di svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto .

Nel parere l’Anac, riconsiderando altri pareri in materia e in particolare il 130 del 7 luglio 2011, ha constatato che l’affermazione di un’insanabile incompatibilità tra preparatore degli atti di gara e commissario all’interno dell’organo giudicatore avrebbe per effetto l’impossibilità di costituire le commissioni di gara nei Comuni di piccole dimensioni a causa esiguità dell’organico.

L’Anac nel parere in esame riprende poi gli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato che, nella sentenza n. 5408 del 2012 ha affermato che nelle procedure di appalti pubblici non vi è una incompatibilità assoluta tra le funzioni di responsabile del procedimento e di quelle di componente di commissione di gara, poiché le prime non attengono a compiti di controllo ma soltanto a verifica interna della correttezza del procedimento. Questo orientamento è stato di recente ribadito dai giudici di Palazzo Spada nella sentenza n. 1565 del 2015, la quale ha chiarito la distinzione tra i compiti del Rup non responsabile del servizio, che sono esclusivamente di tipo istruttorio/propositivo e quelli del responsabile del servizio, che dispone di prerogative decisorie, ed è l’unico soggetto competente ad approvare gli atti tecnici.

ANAC, PARERE 178, 21 OTTOBRE 2015

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