25/08/2020 – Messe in discussione le istruzioni operative per effettuare i sequestri dei veicoli a motore

Messe in discussione le istruzioni operative per effettuare i sequestri dei veicoli a motore
di Roberto Rossetti – Comandante Polizia Locale
 
Una ditta di soccorso stradale ed un’associazione che rappresenta i centri di soccorso autoveicoli ricorrono al T.A.R. per chiedere l’annullamento della Circolare Ministero dell’Interno n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019, emessa per informare sulle principali novità alle procedure di fermo e di sequestro dei veicoli a motore apportate dall’art. 23-bis del D.L. “Sicurezza” 4 ottobre 2018 n. 113, introdotto con la L. di conversione 1 dicembre 2018, n. 132, per uniformarne l’applicazione e coordinare l’operato delle Forze di Polizia in materia.
Detto art. 23-bis ha modificato il contenuto degli artt. 213214 e 215-bis del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), che disciplinano le modalità di sequestro, la confisca, nonché del fermo amministrativo dei veicoli a motore, in particolare il comma 1, lettera a), riscrive la disciplina del sequestro amministrativo del veicolo, di cui all’art. 213 del codice della strada, detta norme in materia di sequestro (confisca) del veicolo a seguito di trasgressione commessa da minorenne, abroga la normativa prevista dal previgente comma 2-quinquies dell’art. 213 del codice della strada nel caso in cui oggetto di sequestro sia un motociclo o un ciclomotore e prevede che, anche in questo caso, trovi applicazione il principio generale per il quale il veicolo deve essere affidato in custodia al proprietario (o ad altro soggetto obbligato in solido).
In caso di sequestro di ciclomotore o motociclo, finalizzato alla confisca amministrativa dello stesso, non è possibile l’affidamento in custodia al conducente o al proprietario, ma il veicolo sequestrato deve essere sempre consegnato al custode-acquirente convenzionato (o, in sua assenza, alla depositeria autorizzata), il proprietario del mezzo sequestrato, se non è stato già emesso il provvedimento di confisca, può richiederne l’affidamento in custodia solo dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dal sequestro.
I ricorrenti eccepiscono innanzitutto l’estensione dei criteri di scelta del custode cui affidare i veicoli oggetto di sequestro (o di fermo amministrativo) individuati dalla circolare, che avrebbe integrato le norme di legge e introdotto illegittimamente nuove disposizioni dirette a regolare l’attività degli organi di polizia stradale nel caso di sequestro (e di fermo amministrativo) dei veicoli a motore, imponendo loro di ricercare il proprietario cui affidare il veicolo, anche quando stesso non è presente al momento dell’accertamento.
Il Collegio al riguardo osserva che l’atto impugnato si limita a riproporre il contenuto precettivo delle disposizioni introdotte dalla novella, fornendo unicamente istruzioni per la loro uniforme applicazione. Infatti la norma testualmente prevede, che “il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio…“.
L’uso dell’avverbio “sempre” impone chiaramente e senza equivoci che il veicolo sequestrato (o fermato, per effetto del rinvio che l’art. 214 opera alle disposizioni dell’art. 213) debba essere costantemente affidato in custodia al proprietario, al conducente o ad altro obbligato in solido; mentre l’affidamento ai centri di soccorso stradale, o ai depositi giudiziari, costituisce solo un’ipotesi residuale rispetto all’affidamento al proprietario e/o conducente del veicolo (cfr. dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sul D.L. 113/2018 – A.C. 1346 in data 9.11.2018).
In linea con il nuovo impianto normativo, la circolare impugnata non opera alcuna estensione degli obblighi imposti dalla legge, ma delinea solo alcuni principi generali e di ordine pratico per garantire il corretto affidamento dei veicoli in custodia ai proprietari, anche se non erano presenti al momento dell’accertamento dell’illecito, ipotesi questa che può verificarsi con una notevole frequenza e che, quindi, merita di essere disciplinata e appare, quindi, del tutto logico che gli operatori di polizia tentino di rintracciare il proprietario nel caso in cui non sia presente ed, in caso di sua irreperibilità, individuare un altro soggetto idoneo ad affidare il veicolo.
Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la circolare nella parte in cui considera, quali requisiti per il custode, quelli di cui all’art. 120 c.p.p., anziché quelli previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 571/1982, per le depositerie individuate dal Prefetto, in quanto dovrebbe tendersi alla conservazione del bene nell’interesse della pubblica amministrazione, per il mantenimento del suo valore economico, in vista della possibile confisca, nonché alla tutela dell’ambiente da possibili rischi di sversamenti di liquidi e di altri inquinanti, mentre la circolare ammette addirittura che il veicolo sequestrato possa essere custodito in un giardino anche condominiale o in un fondo privato, anche non chiuso.
Il Collegio ritiene che l’art. 8 del D.P.R. n. 571/1982 trovi applicazione solo alle ipotesi dei custodi che esercitano l’attività in modo professionale, mentre lo stesso art. 213 C.d.S., consente di custodire il veicolo “in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio“, senza precisarne la natura o la proprietà esclusiva da parte del custode o la presenza di spazi chiusi.
Un ulteriore motivo di censura proposto dai ricorrenti, legato alla possibilità offerta al custode di indicare il luogo di custodia entro 3 giorni dalla data del sequestro, non viene ritenuto ammissibile per difetto di interesse, non essendo gli stessi destinatari delle disposizioni e non avendo indicato quale sarebbe l’effetto pregiudizievole nei loro confronti.
I ricorrenti sollevano perfino una questione di legittimità costituzionale legata alla presunta estraneità dei precetti inseriti in sede di conversione alle finalità complessive del decreto legge e per abuso della decretazione d’urgenza.
Anche queste eccezioni vengono rigettata ricordando che il decreto legge in esame reca come rubrica: “disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica” e altre “misure per la funzionalità del Ministero dell’interno…”, nell’ambito delle quali (anche a voler dubitare della riconducibilità al tema della sicurezza) possono essere ricondotte le norme oggetto di contestazione, nè emerge l’insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, tenuto conto del fatto che le disposizioni, che sono state inserite in sede di conversione, tendono in effetti a realizzare finalità di contenimento della spesa pubblica.
Per questi motivi il ricorso viene respinto.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., (ud. 23 giugno 2020) 7 agosto 2020, n. 9076
Artt. 213 e 214D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Circ. 21 gennaio 2019, n. 300/A/559/19/101/20/21/4, Ministero dell’Interno

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