25/01/2017 – Per la mancata aggiudicazione di un servizio responsabilità contabile anche per il sindaco

Per la mancata aggiudicazione di un servizio responsabilità contabile anche per il sindaco

di Arturo Bianco

 

La responsabilità contabile può maturare anche in capo al sindaco che risponde della gestione di un settore, nonché in capo al responsabile del procedimento, anche se per questa figura in misura più ridotta: sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Sardegna n. 214/2016. Essa si riferisce agli oneri aggiuntivi ingiustificati determinati in capo a un ente dai tentativi di elusione dell’aggiudicazione della gestione di un servizio disposta a seguito di una gara. Il rilievo innovativo della sentenza è duplice. In primo luogo, perché si estendono le regole dettate per la maturazione di responsabilità amministrativa dei dipendenti anche al caso in cui tale incarico viene svolto nei piccoli Comuni da parte di un amministratore. In secondo luogo, perché la responsabilità si può estendere al responsabile del procedimento, anche se lo stesso non ha adottato direttamente gli atti di gestione.

La valutazione del danno 

La sentenza evidenzia che il danno consegue alle ripetute pronunce con cui la giustizia amministrativa ha condannato il Comune perché non ha rispettato i vincoli dettati dal legislatore, nonché dal loro recepimento nel bando di gara, sulla base del principio dell’autovincolo, nell’aggiudicazione della gestione di un servizio.

I danni vanno quantificati nella somma delle spese che sono state riconosciute alla società cui l’ente aveva cercato di non aggiudicare la gestione del servizio, degli accessori di legge e degli onorari corrisposti al legale che ha rappresentato l’ente in giudizio.

Nel caso specifico la condotta è stata giudicata come gravemente colposa «perché in netto contrasto con la chiarezza del quadro normativo di riferimento, così come interpretato dagli specifici e ripetuti interventi del giudice amministrativo». Per cui si determinano «tutti i requisiti oggettivi e soggettivi di attribuzione della responsabilità (condotta del convenuto determinante sotto il profilo causale un pregiudizio erariale certo ed attuale, violazione di norme procedimentali vincolanti chiare e precise)».

L’attribuzione di responsabilità 

Si deve ricordare che le leggi finanziarie del 2001 e del 2002 hanno previsto la possibilità che nei Comuni fino a 5mila abitanti le giunte possano prevedere che il sindaco conferisca a se stesso o a un componente la giunta incarichi di responsabile dei servizi, con ciò dando corso al superamento del principio della distinzione delle competenze tra dirigenti e amministratori e all’assegnazione in esclusiva ai primi delle attribuzioni gestionali. Il fatto che il responsabile sia amministratore non costituisce né una esimente né un fattore riduttivo della maturazione di responsabilità contabile.

La sentenza stabilisce inoltre che anche in capo al responsabile del procedimento, in quanto «figura centrale della procedura che ha concorso alla emanazione delle illegittime decisioni», matura responsabilità amministrativa. Il che sottolinea il notevole rilievo dei compiti assegnati da parte del legislatore a questi soggetti. Si deve sottolineare che in capo a questo soggetto la pronuncia ha disposto la maturazione di responsabilità nella misura ridotta del 40% in considerazione dell’assenza della competenza alla adozione di atti gestionali.

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