25/01/2016 – La maledizione della dirigenza. le SSUU smentiscono la narrazione unionista?

La maledizione della dirigenza. le SSUU smentiscono la narrazione unionista?

 

Già nei giorni scorsi aveva catalizzato l’attenzione la recentissima decisione delle SSUU della Cassazione n. 784 (qui Ciro l’ha richiamata per primo). Sulle pagine di FB si è aperto un vivace confronto per verificarne gli effetti.

Mi limito qui a fare un mio riassunto.

Sapete come l’unica bandierina entusiasticamente agitata da UNSCP in questi anni sia stata quella del conseguimento della piena equiparazione alla dirigenza statale.

Ricordo le manifestazioni di giubilo che seguirono al contratto del 2001, quando – sia pure solo ai fini della mobilità – alle categorie A e B (a queste ultime con un piccolo scarto temporale) veniva riconosciuta l’equiparazione alla dirigenza statale.

Sull’abbrivio di quelle norme iniziò un esodo biblico che per tutto il decennio 2001/2011 ha dissanguato questa categoria. L’entusiasmo era tanto che nessuno si preoccupò di due commi inseriti, nella solita forma equivoca del legislatore italiano, nella finanziaria del 2005.

Ora la Corte di Cassazione, rispolvera quei commi (48 e 49 dell’art. 1 della L. 311/2004) e propone una lettura veramente sorprendente. I primi commentatori (A. Bianco) si sono soffermati sulle fattispecie che stavano a monte della sentenza (si trattava di ex colleghi andati in mobilità dopo la L. Bassanini nel 1998 e quindi ben prima del CCNL del 2001), trascurando gli effetti di prospettiva.  Il problema ignorato, in sede di primo commento, sta nel fatto che la Cassazione, prima le sezioni semplici ed ora le SSUU, con tutta la loro autorevolezza, estendono la riflessione anche verso il futuro, giungendo a conclusioni che possono essere destabilizzanti.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-01-2014, n. 1047 (ved. p. 27), afferma esplicitamente: “si veda, ad esempio, la possibilità di inquadramento dei segretari di fascia A e B come dirigenti nel contratto collettivo 2001, possibilità poi venuta meno per effetto della L. n. 246 del 2005, art. 16, comma 4, di interpretazione autentica della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 48” (in maniera pedissequa si esprime: Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-01-2014, n. 1324 al punto 26). Una lettura veramente dirompente (anche se Cass 165/2014 appare più moderata e forse più rispettosa del dato testuale. Ma ora quegli orientamenti sono stati fatti propri dalle Sezioni Unite con la sentenza 784/2016, già qui richiamata da Ciro).

Sunteggiando avremmo, secondo la Cassazione, questi tre regimi (anzi 4).

1° quello post Bassanini e sino al CCNL del 16.05.2001, nel quale non si era dirigenti;

2° poi c’è (ci sarebbe stato) il periodo di vigenza del CCNL del 2001, nel corso del quale ci sarebbe (stata) l’equiparazione alla dirigenza per le categorie A e B (queste ultime con diversa decorrenza);

3° periodo dal 1.01.2005 alla L. 124/2015, in cui l’equiparazione viene meno, in forza dei commi 48 e 49 della L. 311/2004, come interpretato dall’art. 16, comma 4, della L. n. 246 del 2005… . Le Sezioni Unite scrivono esplicitamente che: le “regole” dettate da queste norme: “riducono le tutele previste dalla normativa del contratto collettivo 1998-2001” e nel successivo punto 26 affermano: “Quindi, mentre nel sistema delineato dal CCNL 1998-2001 il personale di fascia A e di fascia B più elevata, in caso di mobilità accedeva alla dirigenza presso le amministrazioni di destinazione, nel nuovo contesto normativo, più restrittivo, anche per queste qualifiche più elevate si rese possibile la mobilità senza acquisizione della qualifica dirigenziale”. Ma esse insistono in maniera quasi ossessiva sulla questione se è vero che al punto 54, tornano di nuovo (abbastanza inspiegabilmente, se si considera che la fattispecie non interessava la controversia) sul punto. “Il legislatore ha impostato la mobilità dei segretari comunali e provinciali in base alla regola della corrispondenza delle qualifiche, il contratto collettivo 1998-2001 ha operato una parziale modifica prevedendo l’accesso alla dirigenza nella amministrazione di destinazione limitatamente alle qualifiche più elevate. La legislazione successiva ha attenuato questa possibilità, uniformando la disciplina a quella degli altri dipendenti pubblici e poi riducendo l’accesso alla dirigenza anche per le qualifiche più elevate in espressa deroga a quanto la contrattazione collettiva aveva stabilito”. Ergo chi oggi va in mobilità non accede alla dirigenza!!!!!

4° E poi c’è l’ultima, recentissima fase successiva alla L. 124/2015, che secondo la Corte sarebbe ancora da scrivere,soprattutto per trovare una “sanatoria” al disastro seguito alla modifica introdotta con la L. 311/2004 e che rischia di travolgere le posizioni conseguite da tantissimi ex colleghi transitati in mobilità. Scrivono, nel punto 63, le SSUU: “i decreti delegati in corso di elaborazione potrebbero costituire occasione per procedere ad eventuali chiarimenti ed interpretazioni autentiche della normativa che regola il caso in esame. Allo stato, la lettura della legge delega non offre elementi che incidano sull’interpretazione qui seguita”.

Cosa dire? Che si resta allibiti! Quali scenari può aprire quel richiamo contenuto nel punto 63 ai redigendi decreti delegati?

 

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