24/06/2020 – Il Ccnl dei dirigenti locali non viola le norme sugli incarichi 

Il Ccnl dei dirigenti locali non viola le norme sugli incarichi 
di ANTONIO NADDEO
Italia Oggi – 23 Giugno 2020
 
In merito all’ articolo di Luigi Oliveri, su ItaliaOggi del 19 giugno 2020, che commenta una bozza di Ccnl dei dirigenti delle regioni ed enti locali, consegnata dall’ Aran alle organizzazioni sindacali nell’ ultima riunione di trattativa, mi preme far presente alcune considerazioni al fine di non ingenerare ingiustificati allarmismi. Premesso che trovo singolare commentare una bozza di un documento di lavoro consegnato al sindacato nell’ ambito di una trattativa, ancora in corso, vorrei escludere in modo tassativo che ci siano violazioni delle norme di legge che regolano la materia della revoca degli incarichi dirigenziali. Infatti la bozza di Ccnl in esame (pag. 60 – recesso per responsabilità dirigenziale) non disciplina la procedura della revoca, ma si limita semplicemente a stabilire che «prima di formalizzare il recesso» (fattispecie del tutto diversa da quella della revoca in quanto, a differenza di quest’ ultima, determina l’ estinzione del rapporto di lavoro), l’ ente contesta per iscritto l’ addebito convocando l’ interessato e che il dirigente può farsi assistere da legale o rappresentante sindacale di sua fiducia; si tratta dell’ affermazione di elementari garanzie e diritti del dirigente, nell’ ambito del procedimento che porta alla formalizzazione del recesso da parte dell’ amministrazione, in piena coerenza con quanto prevede l’ art. 21 del dlgs n. 165/2001, che contiene peraltro un espresso rinvio alla contrattazione collettiva.
La medesima bozza, inoltre, opera una semplice ricognizione degli effetti conseguenti ad una valutazione negativa (tra cui anche la revoca dell’ incarico ed il recesso nei casi più gravi), ma operando un rinvio alle discipline autonomamente adottate dagli enti con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti (Effetti della valutazione non positiva, pag. 59, comma 2): anche in questo caso, non vi è una disciplina della revoca, ma la mera elencazione delle misure adottabili dagli enti a seguito di valutazione negativa, in piena coerenza con il citato art. 21. Non si comprende poi il riferimento alla «precarizzazione» della dirigenza, dal momento che il contratto opera all’ interno del quadro normativo di riferimento, peraltro assai consolidato e risalente, in materia di responsabilità dirigenziale. Fattispecie, quest’ ultima, che caratterizza e connota tutta la dirigenza pubblica. A differenza di quanto avviene nel settore privato, l’ accertamento della responsabilità dirigenziale segue infatti precise regole (assegnazione obiettivi, valutazione negativa, comitato dei garanti), all’ interno di un quadro di garanzie, anche procedimentali, che la bozza di contratto non ha mancato di richiamare puntualmente;
Del tutto incongruo appare, inoltre, il riferimento ad una presunta «contrattualizzazione» degli incarichi dirigenziali dal momento che tale materia è sì oggetto di relazioni sindacali («confronto»), ma non di contrattazione collettiva: la differenza tra questi due modelli è infatti sostanziale ed ampiamente conosciuta da tutti gli addetti ai lavori. Non si condivide neanche l’ affermazione che la bozza di contratto consentirebbe la revoca per motivi organizzativi, in quanto tale possibilità è da sempre prevista dalle norme di legge (si veda, da ultimo, l’ espressa previsione di cui all’ art. 1, comma 18 del dl n. 138/2011). Il contratto ha invece regolato e sostanziato, in coerenza con le sue finalità, una forma di tutela economica del dirigente cui sia revocato l’ incarico per motivi organizzativi.
La bozza di contratto prevede, infine, che il dirigente prende le ferie in autonomia, senza alcuna preventiva autorizzazione (come è giusto che sia in coerenza con il suo ruolo e le sue funzioni); ma poiché egli opera all’ interno di una organizzazione in cui è necessario coordinarsi con altri soggetti (colleghi, politici ecc.) è richiesta una sua preventiva informazione all’ amministrazione, che non ha altra finalità se non quella di consentire la verifica che la sua assenza per ferie non determini disservizi e problemi di coordinamento. Un’ ultima considerazione: buona parte delle disposizioni contestate sono già previste negli attuali contratti della dirigenza delle Funzioni locali. Quindi sarebbe opportuno attendere l’ esito finale della trattativa che saprà sicuramente raggiungere un giusto equilibrio tra le esigenze del datore di lavoro e quelle dei lavoratori, adeguatamente rappresentanti dalle organizzazioni sindacali sedute al tavolo (anche se in videoconferenza).
 
Risponde Luigi Oliveri
Fermo restando che è possibile ogni diversità di veduta, merita segnalare che la bozza di contratto si dilunga esattamente sulla revoca, a pagina 76 proprio in un articolo rubricato «Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali – Criteri e procedure» . Come conferma il presidente dell’ Aran, la bozza parla anche d’ altro, ma questo «altro» non era oggetto del commento cui la nota del presidente si riferisce.

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