24/06/2016 – Nuovo accesso civico: più trasparenza ma più complicazioni

Nuovo accesso civico: più trasparenza ma più complicazioni

S. Biancardi (La Gazzetta degli Enti Locali 23/6/2016)

Come già illustrato in precedenti numeri della presente rivista, è stato adottato il primo decreto che applica le disposizioni della riforma Madia sulla Pubblica Amministrazione.

Si tratta del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 132 dell’8 giugno 2016 rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Il decreto assume rilevanza non solo perché modifica la disciplina del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa, ma anche perché introduce una rivoluzionaria forma di accesso: il “Freedom of information act” (FOIA), il quale radica nel cittadino il diritto di accedere a qualunque atto o informazione detenuti da una P.A., a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse vantato (come invece richiesto nell’accesso tradizionale della legge 241/90) e a prescindere dalla sussistenza dell’obbligo della sua pubblicazione (come invece previsto nell’accesso civico disciplinato nell’art. 5 del d.lgs. 33/2013).

Come si era già evidenziato in precedenti numeri della presente rivista, il nuovo istituto giuridico (inserito, anche questo, nel medesimo articolo 5 del d.lgs. 33/2013 e denominato anche questo “accesso civico”) incontra alcuni limiti debitamente illustrarti nell’art. 5-bis del riformulato d.lgs. 33/2013, rappresentati dalla tutela degli interessi pubblici e dalla tutela di una serie di interessi privati (commerciali, epistolari, ecc.).

L’aspetto che comunque emerge in modo immediato dalla lettura delle norme concernenti il nuovo istituto giuridico è senza dubbio la complessità dell’iter procedimentale che ne governa l’attuazione; su tale aspetto si vuole concentrare l’attenzione nel presente scritto.

Il nuovo art. 5 del riformulato d.lgs. 33/2013 prevede i seguenti passaggi:

1) In primo luogo, il cittadino presenta l’istanza di accesso alla P.A., alla quale può essere inviata per via telematica, per il tramite di uno dei seguenti uffici: 

  1. a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  2. b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
  3. c) ad altro ufficio indicato dall’Amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

2) A questo punto l’Amministrazione ha 30 giorni per fornire una risposta e deve pertanto iniziare un’attività istruttoria, volta in primo luogo ad accertare se vi sono dei controinteressati, ovvero soggetti che potrebbero vedere pregiudicato il proprio diritto alla riservatezza dall’esercizio del diritto di accesso da parte del soggetto istante. Se vi sono tali soggetti, ad essi deve essere data comunicazione, mediante invio di copia dell’istanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione dell’iter procedimentale è sospeso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione deve provvedere sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

3) L’Amministrazione, come si diceva deve esprimersi entro 30 giorni, con provvedimento espresso e motivato. La decisione assunta dall’Amministrazione deve essere inviata sia al richiedente che agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento dell’istanza l’amministrazione deve comunque, attendere almeno 15 giorni da quando ha informato i medesimi della decisione favorevole all’accoglimento dell’istanza. Il termine, si rende evidentemente necessario affinchè i medesimi possano valutare la possibilità di fare opposizione.

4) Trascorso il termine di 15 giorni (evidentemente, senza che l’interessato abbia fatto opposizione), l’amministrazione provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

5) L’Amministrazione potrebbe anche decidere di rifiutare o differire l’accesso. Tale decisione, sempre da comunicare tanto al richiedente che ai contro interessati, deve sempre essere motivata.

6) Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale deve decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

7) In ogni caso, qualora l’accesso fosse stato negato o differito a tutela degli interessi dei privati, sorgendo in tale caso una questione rilevante sotto il profilo della privacy, il Responsabile della prevenzione è chiamato a consultare il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si deve pronunciare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

8) Avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

9) Nel caso si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, oppure, in assenza, il cittadino può rivolgersi a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

10) Anche il Difensore civico è chiamato a contattare il Garante se l’accesso è stato negato o differito a tutela della riservatezza di terzi. Il Garante per la protezione dei dati personali si deve pronunciare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore viene sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

11) Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al Difensore civico, il termine per il ricorso è sospeso e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al Difensore civico.

12) L’iter procedimentale si complica ulteriormente, poiché anche i controinteressati posso fare opposizione e/o proporre ricorso contro l’eventuale decisione dell’Amministrazione di accogliere la richiesta di accesso presentata dal soggetto istante. La suddetta opposizione avviene con le stesse modalità viste sopra a partire dal punto 6), mediante istanza diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e con gli sviluppi illustrati nei punti successivi.

Dall’esame complessivo dell’iter procedimentale si ricava una prospettiva di profonda complicazione procedimentale, sia pur conseguente all’attuazione del principio democratico del diritto di difesa, che impone al legislatore di tutelare anche gli interessi dei controinteressati. Risulta comunque plateale la distanza che separa l’applicazione della nuova disciplina dal principio di semplificazione, tante volte pubblicizzato dal legislatore, ma mai attuato, non solo nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma anche nei confronti di chi dovrebbe trarre beneficio dal nuovo istituto giuridico introdotto dalla riforma, ovvero il cittadino.

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