24/03/2017 – Le recenti indicazioni dell’ARAN su: passaggio a tempo pieno; anticipo permessi brevi; straordinario a recupero; remunerazione ulteriori per le posizioni organizzative

Le recenti indicazioni dell’ARAN su: passaggio a tempo pieno; anticipo permessi brevi; straordinario a recupero; remunerazione ulteriori per le posizioni organizzative

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

L’ARAN ha pubblicato in data 20 marzo 2018 alcuni orientamenti applicativi su specifiche domande poste da alcuni comuni che sono qui di seguito analizzate.

Ritorno a tempo pieno

Nell’orientamento applicativo RAL_1962, l’ARAN risponde alla richiesta di un comune circa la possibilità dell’evasione della domanda di ritorno a tempo pieno di personale assunto a tempo pieno ma transitato per mobilità in part time. Secondo l’ARAN la particolare situazione è disciplinata dall’art. 14, comma 14, CCNL 14 settembre 2000, secondo cui “I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.” Poiché tale disposizione ha carattere generale la stessa potrà trovare applicazione anche nel caso in cui il citato dipendente, che a suo tempo aveva richiesto di fruire di orario ridotto, sia transitato presso altra amministrazione inizialmente a tempo parziale.

Fruizione anticipata dei permessi brevi

Con orientamento applicativo RAL_1963 l’ARAN risponde ad un quesito riguardante la possibilità di un dipendente che, alla fine dell’anno, chieda di poter fruire di permessi brevi, avendo esaurito le proprie ore a disposizione, a valere quale anticipo di quelli a lui spettanti nell’anno successivo. La risposta dei tecnici ministeriali è negativa, sia nella possibilità di anticipare i permessi dell’anno successivo, sia nel caso in cui si chieda di poter trasportare nell’anno successivo le ore non fruite nell’anno. Le disposizioni contrattuali sono quelle previste dall’art. 20, CCNL 6 luglio 1995 secondo cui il permesso breve può essere fruito: “…. purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue”.

Straordinario a recupero

L’orientamento applicativo RAL_1964 si occupa, invece, del limite temporale della fruizione di ore di straordinario portate a recupero. Secondo l’ARAN la richiesta da parte del dipendente di ore di straordinario debitamente autorizzate da portare a recupero piuttosto che di averne la remunerazione, non ha limiti temporali o una scadenza precisa. Al fine di evitare, tuttavia, che tale recupero o riposo compensativo possa essere protratto per tempo indeterminato, l’amministrazione potrebbe stabilire un termine temporale, per la fruizione dei medesimi riposi compensativi, nel proprio regolamento degli uffici e dei servizi (adottato con i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001).

Compensi da terzi e posizioni organizzative

Con l’orientamento applicativo RAL_1965 l’ARAN risponde alla richiesta di un comune sulla legittimità della remunerazione ad una posizione organizzativa che abbia svolto attività supplementari in conto terzi, ai sensi dell’art. 43L. n. 449 del 1997, derivante da una convenzione stipulata con un soggetto esterno e finanziariamente coperto da risorse rimborsate dall’ente per il quale il servizio è svolto. A parere dell’ARAN dato il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico dei titolari di posizione organizzativa, i quali ricevono una retribuzione di posizione e di risultato, tale compensi non sono loro erogabili. Infatti, l’art. 10, CCNL 31 marzo 1999 ha chiaramente affermato che la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale incaricato delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni trattamento accessorio, ivi compreso quello per lavoro straordinario. Solo la legge e la contrattazione collettiva possono prevedere deroghe al citato principio di onnicomprensività ad oggi rappresentati dalle sole seguenti ulteriori remunerazioni: a) prima i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell’art. 92D.Lgs. n. 163 del 2006; ora i compensi per incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art. 113D.Lgs. n. 50 del 2016; b) i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell’art. 27, CCNL 14 settembre 2000; c) i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi ISTAT, ai sensi dell’art. 39, comma 2, CCNL 14 settembre 2000; d) l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), CCNL 6 luglio 1995, ai sensi dell’art. 35, CCNL 14 settembre 2000; e) i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b), L. n. 556 del 1996, spese del giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma 1, CCNL 5 ottobre 2001; f) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art. 16, CCNL 5 ottobre 2001; g) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art. 40, CCNL 22 gennaio 2004; h) i compensi (art. 6, CCNL 9 maggio 2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003.

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