24/01/2020 – Il dpcm sulle assunzioni continua a generare dubbi applicativi – Per i comuni non virtuosi correzione conti annuale

Il dpcm sulle assunzioni continua a generare dubbi applicativi – Per i comuni non virtuosi correzione conti annuale
Gli enti locali non virtuosi non potranno rinviare al 2025 il miglioramento del rapporto tra spese di personale ed entrate, ma dovranno annualmente correggere il valore di tale rapporto.
Sul dpcm attuativo dell’articolo 33, comma 2, del dl 34/2019, convertito in legge 58/2019 e del quale si sono per ora perse le tracce, sono ancora presenti e forti incertezze ed equivoci.
In particolare, non risulta chiaro il regime delle conseguenze derivanti dalla circostanza di una spesa di personale «eccessiva».
L’articolo 33, comma 2, considera virtuosi gli enti con un rapporto tra spesa del personale (definita dall’articolo 2 del dpcm) e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. La Tabella 1 del dpcm indica i valori soglia da rispettare.
La disposizione normativa prevede, inoltre, che gli enti non virtuosi «adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento».
Come si nota, la previsione non dà adito ad equivoci: gli enti non potranno attendere inerti il 2025 per ricondurre il rapporto spesa di personale/entrate entro i valori soglia, ma dovranno annualmente agire per ridurre detto rapporto, o agendo sul numeratore (la spesa del personale), oppure sul denominatore (aumentando le entrate o riducendo il fondo crediti di dubbia esigibilità).
L’evidenziazione del miglioramento del rapporto dovrà costituire a partire dalla vigenza del sistema e, quindi, dall’efficacia del Dpcm, elemento di correttezza del bilancio di previsione, da controllare e garantire anche da parte degli organi di revisione.
L’obbligo di contenere le assunzioni al di sotto del 100% del turnover, comunque, scatterà solo dal 2025, qualora gli enti non virtuosi non siano riusciti a rientrare nei valori soglia. Solo in questo caso opererebbe la «sanzione» del contenimento delle assunzioni entro il 30% del turnover. In astratto, anche gli enti non virtuosi potrebbero assumere oltre il 100% del turnover, se riuscissero ad agire sul denominatore incrementando in modo adeguato entrate o riducendo il fondo crediti di dubbia esigibilità.
Il legislatore, comunque, individua espressamente nel contenimento delle assunzioni il metodo preferito per migliorare il rapporto spesa di personale/entrate.
E gli enti della fascia «cuscinetto», quelli che dopo la novellazione dell’articolo 33, comma 2, disposta dall’articolo 1, comma 859, della legge 160/2019, si troveranno con rapporti superiori al valore soglia di virtuosità, ma inferiori al valore della non virtuosità? Nei loro confronti il dpcm dispone il divieto di incrementare la spesa di personale rilevata nell’ultimo rendiconto approvato. È una misura, però, paradossale, visto che gli enti non virtuosi in teoria potrebbero addirittura incrementare la spesa di personale, agendo sulle entrate.
La previsione del dpcm non può che essere letta nel senso che gli enti della fascia intermedia debbano contenere la spesa di personale entro quella indicata nell’ultimo rendiconto approvato laddove non adottino misure espresse di miglioramento del loro valore soglia. Misure alle quali, a differenza degli enti non virtuosi, non sono obbligati, ma che se adottate, poiché comunque porterebbero ad un avvicinamento verso il valore soglia di virtuosità, non potrebbero non consentire loro quel che è consentito agli enti non virtuosi: assumere perfino entro il 100% e oltre del turnover.

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