23/12/2019 – Funzioni Locali – Ferie e festività

Un dipendente, già in servizio presso l’ente con inquadramento in un profilo della categoria B, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica B3, è successivamente assunto, presso lo stesso ente, a seguito di  scorrimento di graduatoria di procedura concorsuale, con inquadramento nella categoria C. Le ferie residue, maturate nell’anno e non fruite da dipendente quando era inquadrato nel profilo B, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica B3, possono essere conservate anche a seguito della nuova collocazione nella categoria C, in quanto maturate nella stessa amministrazione?
 
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) nella fattispecie prospettata, a seguito dell’assunzione conseguente allo scorrimento della graduatoria vigente di un concorso pubblico precedentemente da  voi bandito, il lavoratore di cui si tratta instaura con l’Ente un nuovo rapporto di lavoro, diverso per natura e contenuti, da quello di cui precedentemente era titolare con lo stesso Ente;
b) pertanto,  essendosi estinto il precedente rapporto di lavoro, con il conseguente venir meno, quindi, anche di tutte le situazioni soggettive che in esso trovavano il proprio fondamento, le ferie maturate e non fruite nell’ambito di questo non possono essere trasportate e fruite nell’ambito del nuovo rapporto di lavoro;
c) la trasposizione delle ferie maturate e non fruite presso il vostro sarebbe stato possibile solo nel caso di un processo di mobilità, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001;
d) infatti, in questa ipotesi, non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuazione del precedente rapporto, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro;
e) l’art.5, comma 8, della legge n.135/2012 ha disposto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti,  salvo i limitati casi in cui questa possa ritenersi ancora possibile sulla base delle citate previsioni legislative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le note n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell’8.10.2012.
In tal senso, si richiamano anche alcune recenti indicazioni contrattuali:
1) la disposizione dell’art. 28, comma 11, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo la  quale: “11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge delle relative disposizioni applicative.”;
2) la Dichiarazione congiunta n.1, allegata al medesimo CCNL del 21.5.2018, che espressamente recita: “In relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all’art.5, comma 8, del D.L. n.95 convertito nella legge n.135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14.9.2012 e prot. 94806 del 9.11.2012-Dip. Funzione Pubblica prot.32937 del 6.8.2012 e prot. 40033 dell’8.10.2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità

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