23/08/2019 – Ferie, ok incarichi ad interim – Per la sostituzione di dirigenti e responsabili di servizi

Parere dell’Aran: la materia rientra nel regolamento sull’ordinamento degli uffici 

Ferie, ok incarichi ad interim – Per la sostituzione di dirigenti e responsabili di servizi

di Luigi Oliveri
Dirigenti o responsabili di servizio assenti temporaneamente, come ad esempio per ferie, sono sostituibili con incarichi ad interim assegnati ad altri soggetti preposti ai vertici delle strutture organizzative. Le amministrazioni locali si trovano spesso nell’imbarazzo di dover scegliere lo strumento corretto per rimediare alle assenze temporanee: leggi e contratti collettivi non intervengono sul punto, perché è materia certamente da lasciare ai regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Lo conferma il parere RAL604 dell’Aran: «Riteniamo opportuno affidare al regolamento degli uffici e servizi la individuazione della specifica disciplina per la sostituzione temporanea dei responsabili delle posizioni organizzative, in caso di assenza o di impedimento». L’esercizio della potestà regolamentare, però, deve ovviamente rispondere a criteri di efficienza e buon andamento. Occorre ricordare che la sostituzione consiste in una legittimazione straordinaria che una norma organizzativa interna attribuisce a un certo dipendente, autorizzato a insediarsi temporaneamente come sostituto del titolare di un certo ufficio, assumendone quindi le competenze. La sostituzione, dunque, non opera nel caso di vacanza del titolare dell’ufficio, ma come strumento per consentire la continuità dell’azione amministrativa per casi di temporanea assenza o impedimento, dovuti, ad esempio a ferie, malattia o missioni. Per quanto i regolamenti possano disporre di una certa discrezionalità, la sostituzione implica l’assunzione in prima persona delle responsabilità connesse all’ufficio del quale si assume la titolarità in via sostitutiva. Per queste ragioni, a meno che la legge o la contrattazione collettiva non prevedano espressamente una funzione vicaria anche remunerata, è inopportuno far sostituire un dirigente o un titolare di posizione organizzativa da dipendenti privi di qualifica dirigenziale o di titolarità di posizione organizzativa: non sussistendo i presupposti per l’attribuzione di mansioni superiori, si esporrebbero i sostituti a responsabilità e funzioni non commisurati alla propria qualifica. Per queste ragioni, è l’incarico ad interim attribuito a dipendenti di pari qualifica di quello temporaneamente assente lo strumento più corretto per regolare la sostituzione. Ovviamente, l’interim andrebbe assegnato al titolare di incarico di vertice con competenze più prossime a quelle necessarie per l’assegnazione degli incarichi; spetta sempre al regolamento di organizzazione fissare criteri di ordine e priorità per le sostituzioni. Per altro, poiché sono sindaco o presidente della provincia ad attribuire gli incarichi, potrebbe anche bastare un loro atto finalizzato a definire chi sostituisce i temporaneamente assenti. Nel caso di sostituzioni di breve durata non si applica ai dipendenti privi di qualifica dirigenziale la remunerazione dovuta per incarico di posizione organizzativa ad interim, prevista dall’art. 15, comma 6, Ccnl 21/5/2018. Tale disposizione consente di assegnare a chi assuma l’interim «un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim»; ma, tale importo è ammesso solo nel caso in cui l’interim sia finalizzato a coprire un incarico di posizione organizzativa vacante e non per la mera sostituzione dovuta a momentanei assenza o impedimento. Il regolamento potrebbe anche prevedere che a sostituire i vertici siano dipendenti delle strutture e non altri dirigenti o incaricati di posizione organizzativa. In questo caso, comunque, oltre all’inopportunità segnalata prima di scaricare responsabilità a dipendenti privi di qualifiche o incarichi cui siano connesse retribuzioni di posizione e risultato finalizzate a ristorare appunto il gravame di queste responsabilità, si pone il problema di remunerare in qualche misura la funzione di sostituzione. Nel caso di interim temporaneo tra preposti ai vertici, nessuna remunerazione è dovuta. Per dipendenti non aventi qualifica dirigenziale o incarico di posizione organizzativa, l’Aran col parere 627/2014 aveva ipotizzato di attribuire al dipendente designato l’indennità per particolari responsabilità. Ma la norma contrattuale non ha correlazione con funzioni di sostituzione.

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