23/05/2023 – Appalti pubblici: dopo l’aggiudicazione l’offerta non è modificabile

Appalti pubblici: dopo l’aggiudicazione l’offerta non è modificabile

In una nuova delibera ANAC ribadisce il principio dell’immodificabilità dell’offerta ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016

È inammissibile variare i contenuti dell’offerta economica dopo lo svolgimento della gara d’appalto. Questo in ossequio al principio di immodificabilità dell’offerta, che non consente di accettare come giustificativo del prezzo offerto il chiarimento che determini una variazione postuma dei contenuti dell’offerta economica, non sorretta da elementi chiari e univoci desumibili dall’offerta stessa.

Lo spiega ANAC con il parere di precontenzioso del 3 maggio 2023, n. 183, espresso a seguito della richiesta di una Stazione Appaltante sulla possibile accettazione dei giustificativi presentati dall’aggiudicataria in sede di verifica di congruità dell’offerta.

In questa fase, è stato rilevato che l’operatore economico ha utilizzato un modello di calcolo del ribasso offerto non conforme a quanto stabilito dalla documentazione di gara, motivo per cui la SA si è chiesta se fosse possibile ricalcolare il ribasso offerto e il punteggio da attribuire all’offerta economica applicando il metodo indicato nella legge di gara.

La risposta di ANAC è stata chiara: la SA ha indicato in maniera precisa e univoca nella lex specialis le modalità di calcolo, per altro fornendo anche esempi dell’operazione da effettuare. Tali modalità sono state correttamente applicate da tutti gli altri concorrenti, motivo per cui se l’aggiudicataria avesse fatto altrettanto, avrebbe offerto un ribasso del 5,636% invece che del 62%.

Sul punto, l’Autorità ricorda che in materia vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta, deducibile dal comma 9 dell’art. 83 d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché a ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici.

In applicazione di tale principio, la giurisprudenza amministrativa ritiene ammissibile un’attività interpretativa da parte della stazione appaltante della volontà dell’impresa quando questa sia finalizzata a superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta e sempre che sia possibile ricostruire, con esiti certi, l’effettiva volontà del dichiarante senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente.

In questo caso, non ci sono stati dubbi sulla dichiarazione dell’offerta dell’aggiudicataria e, per quanto il ribasso possa apparire incongruo, essa non fornisce indizi che avrebbero potuto consentire alla stazione appaltante di interpretare con certezza l’effettiva volontà dell’operatore economico come diversa da quanto esplicitamente dichiarato e, soprattutto, nel senso chiarito nei successivi giustificativi.

Di conseguenza, il metodo utilizzato, consistente nell’applicazione del ribasso al solo decimale del moltiplicatore a base di gara e non al moltiplicatore nella sua interezza (1,10), rappresenta secondo ANAC una inammissibile variazione postuma dei contenuti dell’offerta e pertanto non può essere accettata come giustificazione del prezzo offerto.

In analogia, anche la “conversione” del ribasso offerto dall’impresa, prospettata dalla stazione appaltante nella richiesta di parere, si tradurrebbe in una inammissibile modifica postuma dell’offerta economica, in violazione della par condicio.

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