23/01/2024 – In caso di prescrizioni particolari da parte dei regolamenti urbanistici comunali anche i manufatti in edilizia libera potrebbero necessitare di autorizzazione.

La sentenza n. 3074/2023 del Tar Campania  rimuove alcune certezze che si credeva di aver raggiunto in materia di edilizia libera.

Il caso riguarda una pergotenda in alluminio con copertura retrattile bullonata al pavimento di circa 90 m2.

I proprietari ricevevano dal Comune un’ordinanza di demolizione della struttura appena descritta, poiché non rispettava il limite dimensionale stabilito dal Regolamento edilizio comunale (30% della superficie residenziale lorda del piano terra dei fabbricati), con un’eccedenza di ingombro pari a 48,61 m2.

Diversa l’opinione dei proprietari che si opponevano, poiché la pergotenda rientrava, ai sensi del  Decreto Ministeriale  2 marzo 2018, nell’ambito dell’edilizia libera. Al riguardo i proprietari ricordavano che la disciplina nazionale prevale sulle previsioni regolamentari delle amministrazioni comunali.

Il Comune non demordeva e chiariva che il regolamento edilizio individuava determinati parametri, che non erano stati rispettati dalla pergotenda. Il manufatto sarebbe stato solo in astratto un’opera di edilizia libera e che ciò non sarebbe stato sufficiente ad escludere l’applicazione del Regolamento comunale, posto che anche l’attività astrattamente configurabile come di edilizia libera deve rispettare i limiti imposti per essa dagli strumenti urbanistici. I proprietari presentavano ricorso al Tar.

I giudici del Tar Campania chiariscono che anche le opere in edilizia libera devono rispettare gli strumenti urbanistici comunali e che, per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il Consiglio di Stato ha recentemente riaffermato che:

la possibilità di procedere a interventi ricadenti nell’ambito della c.d. “attività edilizia libera” non opera in modo incondizionato, ma resta pur sempre subordinata (in base al comma 1 dell’articolo 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, cit.) al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali” (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 13/02/2023, n.1503; Cons. Stato, sez. VI, 27/07/2015, n. 3667, nello stesso senso la giurisprudenza della Corte di cassazione, sent. n. 19316/2011, secondo la quale la particolare disciplina dell’attività edilizia libera, contemplata dalD.P.R. 380/2001 , art. 6, come modificato dalla L. n. 73 del 2010, art. 5, comma 2, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici)” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 8334 del 14 settembre 2023).

In conclusione, per i giudici, l’assunto del Comune resistente è del tutto condivisibile, non essendo in discussione che l’istallazione di una pergotenda sia astrattamente inquadrabile tra l’attività di edilizia libera, ma dovendo tener conto se la struttura medesima sia conforme alla disciplina dell’edilizia libera imposta dal Regolamento Edilizio comunale, laddove, nell’ipotesi del caso in esame, la stessa avente una superficie di circa 90 msi pone in contrasto con la prescrizione del medesimo regolamento.

Tar Campania  sentenza n. 3074/2023

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