22/09/2023 – Riforma del Tuel: nuove prospettive per le facoltà assunzionali?

Pubblicato qui 

Il disegno di legge delega di riforma del Tuel prevede che l’unico vincolo relativo alla spesa del personale sia quello della sostenibilità finanziaria di tale spesa e che sia rispettato l’equilibrio pluriennale del bilancio.

È certamente una buona notizia se tale previsione comporterà la disapplicazione degli anacronistici limiti tuttora vigenti come quelli parametrati all’anno 2008 per gli enti già soggetti al Patto di stabilità interno ovvero alla media 2011-2013 per tutti gli altri.

Non è chiaro se si punti anche a semplificare il calcolo della capacità assunzionale oggi previsto dai provvedimenti attuativi dell’art. 33 del D.L 34/2019 (che non a caso si richiamano allo stesso parametro), ma se così fosse sarebbe altrettanto positivo.

L’unica riserva riguarda il concetto di “equilibrio pluriennale di bilancio”, il quale, malgrado i tentativi della giurisprudenza contabile di definirne la portata (o forse proprio a causa degli stessi), continua ad essere un po’ sfuggente.

La Corte dei conti (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 7/2022) ha affermato che l’equilibrio pluriennale di bilancio è concetto diverso e più ampio rispetto all’equilibrio di bilancio presidiato dal D. Lgs 118/2011, in quanto non può prescindere dalla valorizzazione di tutti i fattori potenzialmente perturbanti, ivi incluso lo stato e l’andamento prospettico dell’indebitamento e delle eventuali passività applicate agli esercizi futuri. In termini analoghi si è espressa anche la Corte costituzionale (sentenza 14 febbraio 2019 n. 18) secondo cui “il principio dell’equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata”.

In concreto, però, sarebbe necessaria una metodologia uniforme per la verifica, che altrimenti rischia di portare ad esiti diversi a seconda della sensibilità di chi la applica.

Del resto, non si comprende perché, ad esempio, il limite all’indebitamento si calcoli mediante una formula matematica e quello sulla spesa di personale debba invece essere rimesso ad una valutazione anche qualitativa.

Anche se a parere di chi scrive la soluzione ideale sarebbe quella di eliminare tutti i vincoli puntuali a singole voci di spesa, demandando proprio alle periodiche verifiche sugli equilibri l’individuazione delle eventuali criticità e delle relative soluzioni. Altrimenti che senso ha che ad ogni variazione di bilancio di attesti che gli equilibri permangono?

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto