22/03/2022 – L’incremento del numero di posizioni organizzative e il limite dell’accessorio

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Cosa accade quando un ente intende incrementare il numero delle posizioni organizzative? L’ente è costretto a stanziare più somme a favore dell’istituto?

Va innanzitutto detto che un primo errore è pensare che l’incremento del numero di PO debba necessariamente avvenire senza che alcuna delle PO “storiche” veda una riduzione della sua retribuzione di posizione. Questo, in quanto:

• l’incremento del numero di PO è un atto di macro-organizzazione che non comporta obbligatoriamente l’incremento dello stanziamento che il bilancio dedica alle PO;

• l’incremento del numero di PO comporta la necessità di ripesare tutte le PO, applicando i criteri di graduazione già oggetto di informazione ed eventuale confronto sindacale ai sensi degli articoli 4 e 5 del CCNL 21.05.2018;

• i criteri di graduazione delle PO devono comunque basarsi (anche) sulla complessità e sulla rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa (art. 15, comma 2, CCNL 21.05.2018);

• istituire una nuova PO significa necessariamente ridurre l’ampiezza e quindi anche il punteggio dell’area o delle aree la cui estensione viene ridotta a favore dell’area di nuova istituzione, con la conseguenza che il punteggio dell’area/aree alla quale/alle quali vengono sottratti i compiti e le responsabilità che vengono affidati alla nuova PO deve di regola diminuire, con l’esito che a parità di budget complessivo diminuisce la retribuzione di posizione di tutte le PO e in modo particolare e più marcato la retribuzione di posizione della PO la cui estensione e il cui conseguente punteggio vengono ridotti.

E’ vero che rimane comunque possibile, contestualmente alla riorganizzazione e alla conseguente nuova pesatura, incrementare il budget complessivo destinato in bilancio alle PO. Tuttavia un incremento del budget destinato in bilancio al salario accessorio delle PO non può non impattare sul tetto di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 (che si riferisce a tutto il salario accessorio erogato nell’ente), per cui se ci si trova già al limite di questo tetto e se non si compensa l’incremento del budget PO con la riduzione di altre voci di salario accessorio – ad esempio in sede di costituzione delle voci discrezionali della parte variabile del fondo risorse decentrate o in sede di quantificazione o rideterminazione dell’eventuale maggiorazione di posizione del Segretario – questa soluzione non è praticabile.

Si tenga presente che, nel caso in cui si decidesse un incremento dello stanziamento complessivamente dedicato alla retribuzione accessoria delle PO (rispetto ai valori complessivamente stanziati per il 2017), e questo dovesse comportare, ai fini del rispetto del tetto di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, una riduzione del fondo risorse decentrate dedicato al salario accessorio del rimanente personale del comparto, è necessario contrattare con le organizzazioni sindacali sia la possibilità sia l’entità di questa operazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa (art. 7, comma 4, lettera u) del CCNL 21.05.2018). Tuttavia un’ipotesi diversa (e quindi non sottoposta all’onere di contrattazione) sarebbe quella in cui, l’ente si limitasse a decidere di non stanziare o stanziare in misura ridotta rispetto agli anni precedenti alcune delle voci discrezionali della parte variabile del fondo risorse decentrate, come ad esempio quelle di cui all’art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018.

Da ultimo, se applicando l’art. 33 del d.l. 34/2019 l’ente si trovasse nella situazione in cui il limite del 2016 viene aumentato in presenza di più dipendenti rispetto al 31.12.2018, potrebbe valutare di stanziare maggiori somme per le posizioni organizzative, nel rispetto del nuovo limite incrementato.

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