22/03/2016 – Le incentivazioni dei tecnici per la realizzazione di opere pubbliche

Le incentivazioni dei tecnici per la realizzazione di opere pubbliche
 

di Arturo Bianco

Sulla base delle previsioni dell’articolo 93, commi 7 bis, ter, quater e quinquies del DLgs n. 163/2006 per come modificato dal DL n. 90/2014, i dipendenti degli uffici tecnici vanno incentivati per le attività connesse alla realizzazione di opere pubbliche. Ricordiamo che la materia sarà radicalmente modificata con la riforma del codice degli appalti che è corso di emanazione e che destinerà queste incentivazioni solamente alle attività di supporto amministrativo, escludendo la progettazione.

Le amministrazioni devono darsi uno specifico regolamento che va approvato da parte della giunta; senza la sua adozione a modifica delle precedenti disposizioni, non si può dare corso alla erogazione di questi compensi per le attività svolte a partire dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni, cioè dalla estate del 2014, in assenza di un regolamento.

Occorre inoltre ricordare che sulla materia si deve dare corso anche alla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Gli oneri vanno compresi nel quadro economico dell’opera.

I DIVIETI

Il legislatore ha introdotto con il D.L. n. 90/2014 3 divieti, che si applicano alle attività svolte successivamente alla entrata in vigore delle nuove disposizioni:

  1. non possono essere incentivate le attività connesse alla progettazione di strumenti urbanistici, neppure nell’ambito limitato fissato in precedenza dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti, cioè solamente per quelle cui è direttamente collegata la realizzazione di opere pubbliche;
  2. i dirigenti non possono essere destinatari di questa forma di incentivazione. Tale divieto non si estende ai titolari di posizione organizzativa nelle amministrazioni in cui non vi sono dirigenti ed in cui questi soggetti, di conseguenza, svolgono compiti dirigenziali;
  3. le attività di manutenzione non possono essere incentivate. Vi è un contrasto interpretativo sulla possibilità di incentivare le manutenzioni straordinarie. In applicazione di tale norma numerose sezioni della magistratura contabile (quali la Toscana, l’Emilia-Romagna, la Liguria e l’Umbria) ritengono vietata la erogazione di questi incentivi anche per le manutenzioni straordinarie. Altre sezioni (le Marche e la Lombardia) ritengono invece che le attività relative alle manutenzioni straordinarie, in quanto le stesse vanno comprese tra le opere pubbliche, devono essere incentivate. Sulla questione è stato richiesto l’intervento della sezione autonomie, di cui si attende la pronuncia.

IL CONTRATTO DECENTRATO

Per esplicita previsione legislativa la materia è oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa, che deve dettare la ripartizione dei compensi previsti dal legislatore tra le varie figure professionali, che ricordiamo essere i progettisti, il direttore dei lavori, il collaudatore, il responsabile della sicurezza, responsabile unico del procedimento ed i  collaboratori.

Allo stato attuale della normativa l’indicazione fornita dalle sezioni della Corte dei Conti è quella di privilegiare soprattutto la progettazione.

Il contratto decentrato può inoltre disporre l’eventuale taglio del salario accessorio (cioè la indennità di risultato per i titolati di posizione organizzativa e la produttività per gli altri dipendenti) in godimento da parte dei dipendenti che ricevono tali compensi o che li ricevono in misura superiore alla soglia minima individuata dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa. 

Anche per questo contratto decentrato si devono rispettare gli stessi obblighi previsti per tutta la contrattazione collettiva decentrata integrativa e cioè: direttiva della giunta, stipula di una bozza, parere dei revisori dei conti, autorizzazione alla stipula da parte della giunta, relazioni illustrativa e economica, pubblicazione sul sito e trasmissione in forma telematica all’Aran ed al Cnel.

Su tutte le altre materie la competenza appartiene alla regolamentazione.

Si ricorda che i compensi per le attività non svolte direttamente dai dipendenti vanno in economia all’ente e non possono essere erogati al personale.

LA REGOLAMENTAZIONE

Spetta all’ente fissare la cifra massima dei compensi che possono essere erogati; il legislatore fissa il tetto del 2% dell’importo posto a base d’asta. Tale importo è comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’ente, mentre ricordiamo che sulla inclusione o meno dell’Irap vi sono contrasti interpretativi. 

Sulla base delle disposizioni dettate dal D.L. n. 90/2014 il 20% di queste somme non va alla incentivazione del personale degli uffici tecnici, ma deve essere destinato ad obiettivi connessi alla realizzazione di nuovi servizi, ovvero all’acquisto di strumenti informatici e telematici o di altre attrezzature.

Il tetto del 2% è quello massimo e deve essere fissato tenendo conto di altri due vincoli dettati dal legislatore. In primo luogo la complessità dell’opera, così da premiare quelle che presentano un tasso di complicazione maggiore. In secondo luogo il valore della stessa.

Un ulteriore elemento di novità da disciplinare nel regolamento è costituito dalla necessità di dovere operare una riduzione nel caso di ritardi e/o di costi aggiuntivi, fatte salve le deroghe previste dalla stessa disposizione. Tale taglio deve operare a prescindere dalla responsabilità o meno degli uffici.

LA LIQUIDAZIONE

Occorre che gli atti di liquidazione siano adottati dal dirigente o, nei comuni che ne sono sprovvisti, dal responsabile che deve accertare lo svolgimento in modo positivo delle attività.

Sulla base dei principi fissati in modo molto netto dalla legge n. 190/2012, cd anticorruzione, e dal DPR n. 62/2013, cd codice di comportamento dei dipendenti pubblici, matura un obbligo di astensione nel caso in cui destinatario, anche parziale della liquidazione di questi compensi, sia il soggetto che adotta l’atto. 

LA PROGETTAZIONE ESTERNA

Vi sono contrasti interpretativi sulla possibilità di remunerare le altre attività svolte dai dipendenti in caso di progettazione effettuata all’esterno. In senso positivo si è espressa la sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, in senso negativo quella del Piemonte. Di recente il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 123 del 4 marzo fa propria la tesi positiva con le seguenti motivazioni: “presupposto indefettibile ai fini della erogazione dell’incentivo in esame risulta essere l’effettivo espletamento, in tutto o in parte, di una o più attività afferenti alla gestione degli appalti pubblici e non anche il necessario svolgimento, all’interno dell’ente, dell’attività di progettazione, con conseguente legittimità del riconoscimento dell’emolumento anche in ipotesi di affidamento della progettazione all’esterno (purché si remuneri solo l’attività di supporto a quest’ultima, ove effettivamente svolta dai dipendenti dell’ente)”. Con la deliberazione n. 123 la sezione di controllo della Corte dei Conti del Veneto ha rimesso la questione alla sezione autonomie della magistratura contabile.

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