21/12/2016 – Si al segretario presidente della commissione di concorso

Si al segretario presidente della commissione di concorso
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

 

Laddove, nella sussistenza degli eccezionali e temporanei presupposti organizzativi e di legge, venga attribuita al segretario la responsabilità dei procedimenti di attuazione del fabbisogno del personale, non sussiste incompatibilità ove lo stesso rivesta il ruolo di presidente della commissione di concorso e di soggetto che approva gli atti gestionali anche finali, dato che trattasi di compiti non confliggenti e che, per legge, fanno capo al soggetto titolare della relativa procedura concorsuale.

E’ questo il principio ribadito a chiare lettere dal TAR Calabria con la Sent. 7 dicembre 2016, n. 2401.

Il fatto

Col bando approvato con determinazione del segretario, il Comune indiceva concorso pubblico per titoli ed esami. Lo stesso segretario, con altra determinazione, procedeva alla nomina della commissione giudicatrice. Il ricorso verte principalmente sul fatto che la costituzione della commissione d’esame da parte del segretario con la nomina di sé stesso quale presidente si porrebbe in contrasto con l’art. 6-bis, L. n. 241 del 1990, che impone agli agenti della P.A. di astenersi in caso di conflitto di interessi.

Conflitto che sarebbe alimentato dal fatto che il segretario percepisce un compenso per quelle funzioni; che la presidenza della commissione costituirebbe una esperienza professionale apprezzabile ai fini della carriera; che l’autoinvestitura del segretario quale presidente non era atto riservato alle figure interne all’ente, atteso che il locale regolamento consente di operare la scelta anche all’esterno dell’organizzazione comunale; che il segretario, esercente altresì le funzioni di responsabile del procedimento, avrebbe dovuto non già governare il concorso quale membro di commissione, ma, nel rispetto dell’art. 15, comma 4, D.P.R. n. 487 del 1994e del locale regolamento, limitarsi ad approvare la graduatoria finale.

I principi

La prima censura mossa dal ricorrente riguarda la legittimità della determinazione di nomina della commissione nella misura in cui con il segretario ha nominato se stesso presidente della commissione, così provocando un possibile conflitto di interesse in capo al segretario stesso, peraltro responsabile del procedimento e soggetto che ha approvato gli atti finali della procedura.

Secondo il TAR Calabria i vizi prospettati sono privi di pregio. Partono i giudici proprio dalla evidenza che il segretario era stato formalmente investito dalla Giunta della responsabilità dei procedimenti di attuazione del fabbisogno del personale, autorizzandolo in tale veste ad avviare e gestire le procedure concorsuali.

Ricordano poi che la nomina del segretario a presidente della commissione di concorso è avvenuta in applicazione dell’art. 107 del Tuel, che al comma 3 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare la presidenza delle commissioni di concorso e la responsabilità delle relative procedure (lett. a e b).

A ciò aggiunge il fatto che il locale regolamento comunale sull’accesso agli impieghi stabilisce che la commissione giudicatrice è nominata con determinazione del responsabile dell’area in cui è inserito il servizio personale. Talché è legittima la nomina della commissione ad opera del segretario in qualità di organo formalmente investito del procedimento.

Per quanto concerne l’attribuzione delle funzioni di presidente al segretario, questa ipotesi – a detta dei giudici – non trova impedimento nella normativa vigente né è stato ostacolato dalla giurisprudenza precedente, che, anzi, ha ritenuto legittima la composizione della commissione ove la funzione di presidente sia stata svolta dal segretario comunale, atteso che questi, nell’ambito delle competenze che possono essergli attribuite dalle norme o dagli statuti ai sensi dell’art. 97 del Tuel, può avere la competenza anche di presiederla.

Riguardo al potenziale conflitto di interessi economici e curriculari, la sentenza rileva che da un lato al presidente di commissione non spetta alcun compenso, ai sensi di quanto stabilito proprio dall’art. 107 del Tuel; dall’altro, l’argomento secondo cui egli avrebbe ottenuto vantaggi curriculari viene giudicato “generico e inconsistente”.

E siamo alla terza censura, relativa alla incompatibilità per essere stato lo stesso segretario ad approvare gli atti della procedura. Facile per i giudici ricordare, come per il primo punto, che la Giunta aveva mantenuto in capo al segretario la specifica responsabilità dei procedimenti di attuazione del fabbisogno del personale, talché non poteva essere che questi a provvedere all’adozione di tutti gli atti conseguenti.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, 7 dicembre 2016, n. 2401

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