21/08/2020 – Le offerte in aumento alterano la concorrenza

Sentenza del tar lazio
Le offerte in aumento alterano la concorrenza

In una gara d’appalto pubblico da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono illegittime le offerte in aumento per alterazione della dinamica concorrenziale. Lo ha affermato il Tar Lazio, sezione seconda con la sentenza del 20 luglio 2020, n. 8462, sulla legittimità dell’esclusione dalla procedura di gara di un concorrente che aveva presentato un’offerta in rialzo rispetto alla base d’asta.

In primo grado Il Tar aveva rigettato il ricorso affermando che «il principio del divieto delle offerte in aumento trova espressa previsione nella disposizione dell’art. 59, comma 4, lett. c), dlgs n. 50 del 2016, con la quale il legislatore ha recepito l’orientamento della giurisprudenza che aveva affermato, sotto il vigore del precedente testo del dlgs 12 aprile 2006, n. 163, la sussistenza, in via implicita, del predetto divieto». Il giudice di appello conferma la legittimità dell’esclusione: «Il rigoroso rispetto della soglia massima di offerta, che l’amministrazione può decidere di porre a base di gara, consente che il confronto concorrenziale si svolga in modo effettivo ed imparziale». Se così non fosse, il superamento della soglia si risolverebbe nella inesorabile violazione del principio di imparzialità e di tutela della par condicio, alterando di fatto il confronto concorrenziale «sui profili tecnici» dell’offerta . In questo caso, il concorrente che – eludendo le disposizioni di gara – riesce a offrire un «prodotto» superiore dal punto di vista tecnico, verrà di fatto avvantaggiato dalla commissione in sede di valutazione della componente tecnica, ricevendo così, per questa componente, un punteggio superiore a scapito degli operatori rispettosi della legge di gara. Il mancato rispetto della soglia massima di offerta consentirà, infatti, al concorrente di mettere a disposizione della stazione appaltante un «prodotto» ad un prezzo superiore alla soglia e quindi verosimilmente un «prodotto» superiore (anche) dal punto di vista tecnico rispetto ad un omologo «prodotto» che, avendo un costo inferiore, è obiettivamente posizionato in un segmento di mercato meno performante».

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