21/08/2020 – L’aumento delle tariffe relative alla TARI deve essere adeguatamente motivata.

Preg.ma Redazione,
ai fini della sua pubblicazione sul Vostro sito, allego una sintesi della sentenza del TAR LECCE n. 913 dell’11 agosto 2020 in merito alla necessità di dovere motivare adeguatamente l’aumento delle tariffe della TARI anche se il Comune partecipa ad una ATO.
Si ringrazia per il Vostro impegnativo lavoro di diffusione che consente un costante e utile aggiornamento a 360 gradi. Cordiali saluti.
Agostino Galeone
 
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a cura di Agostino Galeone
 
L’aumento delle tariffe relative alla TARI deve essere adeguatamente motivata.
 
*=da giustizia-amministrativa.it
 
Con la su citata sentenza, in accoglimento ad alcuni motivi del ricorso prodotto da una struttura privata socio-sanitaria destinata ad accogliere ed assistere anziani e disabili, il TAR ha annullato la deliberazione consiliare con cui l’Amministrazione comunale aveva provveduto ad approvare il piano finanziario e tariffario per la TARI 2019, applicando, con riferimento alle strutture di cura e di ricovero, una maggiorazione del coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti.
 
La deliberazione, unitamente all’allegato piano finanziario, infatti, è  stata ritenuta illegittima, in quanto il piano finanziario si riduce ad una elencazione di cifre, mentre in violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 :
  • non comprende :
  1. il programma degli interventi necessari;
  2. il piano finanziario degli investimenti;
  3. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
  4. le risorse finanziarie necessarie;
  5. relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
e non è corredato da una relazione nella quale devono essere indicati i seguenti elementi:
  1. il modello gestionale ed organizzativo;
  2. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  3. la ricognizione degli impianti esistenti;
  4. con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano
  5. eventualmente verificati e le relative motivazioni.
 
Secondo lo stesso giudice la illegittimità della delibera e del piano finanziario rinviene anche dal fatto che la partecipazione del Comune a un modello di gestione dei rifiuti accentrata non lo esime dal dare conto delle ragioni in virtù delle quali vengono determinate le tariffe TARI, posto che, diversamente opinando, non si spiegherebbe su quali basi viene esercitato il potere del Comune di determinare le tariffe.
 
Il TAR rileva, inoltre, riguardo all’affermata  illegittimità che “se è vero che i coefficienti decisi dal Comune con riferimento alle case di cura rappresentano un aumento del 50% rispetto ai massimi consentiti dalle tabelle 3B e 4B di cui al D.P.R. n. 158/1999, è altrettanto vero che, trattandosi di una deroga alla regola generale (consentita dall’art. 1, comma 652, Legge n. 147/2013), questa avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata.”
 
data, 20 agosto 2020
 

 

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