21/08/2020 – Enti, il tesoriere diventa cassiere – Non riceverà le variazioni di bilancio e le modifiche al Fpv

Il decreto Agosto sancisce la fine di un’epoca e prende atto del depotenziamento del ruolo
Enti, il tesoriere diventa cassiere – Non riceverà le variazioni di bilancio e le modifiche al Fpv
di Matteo Barbero

 

Il tesoriere degli enti locali diventa un semplice cassiere. Il decreto «Agosto» (decreto legge n.104/2020) sancisce la fine di un’epoca, prendendo atto del depotenziamento del ruolo finora svolto dagli istituti di credito a supporto delle amministrazioni. Da tempo, in effetti, il legislatore persegue l’obiettivo di rendere meno onerosi gli adempimenti del tesoriere e di conseguenza riuscire ad attirare maggiormente le banche nelle gare per il servizio di tesoreria, oggi spesso deserte.

Tale figura, in effetti, è radicalmente cambiata dopo le ultime modifiche normative ed, in particolare, a seguito dell’emanazione dell’art. 57, comma 2-quater, del dl 124/2019. Tale norma ha abrogato i commi 1 e 3 dell’articolo 216 del Testo unico sugli enti locali che prevedevano l’obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, sopprimendo le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere.
Pertanto, il tesoriere non è più tenuto ad osservare la «griglia» degli stanziamenti di entrata e di spesa in conto competenza, di cassa e in conto residui. Non riceve più il bilancio, né le variazioni di bilancio, né le modifiche sul Fondo pluriennale vincolato (Fpv). Di fatto il tesoriere è diventato un cassiere, come in altri enti pubblici economici, che gestisce una massa di risorse indistinte, senza più dovere di controllo sugli stanziamenti.
Questo, di riflesso, accresce le responsabilità degli uffici finanziari, che non possono più contare su un «controllore» esterno.
Rimanevano, tuttavia, alcune norme figlie del precedente regime, che l’art. 52 del dl 104/2020 ha abrogato. Nel dettaglio, sono stati sono abrogati i commi 4 e 6 dell’art. 163 e il comma 9-bis dell’art. 175 del Tuel. L’art. 163 riguarda l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria e disponeva che all’avvio gli enti dovessero trasmettere al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato.
Il comma 9-bis dell’art. 175, invece, continuava a imporre di trasmettere al tesoriere le variazioni di bilancio.
Segnaliamo, infine, che la Commissione Arconet aveva già esaminato nella sua penultima seduta del 24 giugno l’aggiornamento della disciplina armonizzata del Tesoriere, già oggetto di un primo esame da parte della Commissione, unitamente all’allegato n. 17 del dlgs 118/2011 nel corso della riunione del 15 gennaio 2020.
L’aggiornamento è stato proposto anche considerando che a seguito di tale abrogazione il titolo V del Tuel (dlgs 267/2000) continua a disciplinare il «Servizio di tesoreria» di tali enti e a fare riferimento al tesoriere.
La Commissione aveva, tuttavia, auspicato un ulteriore intervento per abrogare anche le norme riguardanti i controlli del tesoriere nel corso dell’esercizio provvisorio e altre norme che fanno riferimento alla figura del tesoriere. Intervento che, come detto, è arrivato con il decreto «Agosto».

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