21/08/2020 – Coronavirus, le discoteche restano chiuse

Coronavirus, le discoteche restano chiuse
Il TAR Lazio-Roma (decreto del presidente n. 5408/2020) respinge il ricorso di Silb-Fipe che chiedeva la riapertura immediata dei locali da ballo
Di Redazione Altalex – Pubblicato il 19/08/2020
 
Il TAR Lazio-Roma dice no alla riaperura dei locali da ballo: prevale l’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto”.
Questo è quanto prevede il Decreto 19 agosto 2020, n. 5408 (testo in calce) con il quale il Presidente della sezione III Quater, in attesa della decisione collegiale già fissata per la prima udienza utile (9 settembre 2020), ha respinto la richiesta di Silb-Fipe (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo) di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza 16 agosto 2020 con la quale il Ministro della salute aveva disposto la chiusura dei locali da ballo.
In particolare si rileva che “nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto”.
La priorità per il Governo è quella di garantire la salute dei cittadini e prevenire un’ulteriore diffusione del Covid-19, anche in contrasto con gli interessi economici di un settore specifico: le valutazioni dell’Amministrazione sono “caratterizzate dall’esercizio di un potere connotato da un elevato livello di discrezionalità tecnica e amministrativa in relazione alla pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti e all’esigenza di una modulazione anche temporale delle misure di sanità pubblica nella prospettiva del massimo contenimento del rischio”.
Il Decreto monocratico evidenzia inoltre l’emergere della “comune volontà della Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con le Associazioni di categoria, al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali al settore interessato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente ordinanza”.

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