21/08/2020 – Cassazione: è infondata la tesi del comune di ritenere incontestabile l’avviso di accertamento – Pagare la sanzione non vincola – La definizione agevolata non è rinuncia all’impugnazione

Cassazione: è infondata la tesi del comune di ritenere incontestabile l’avviso di accertamento – Pagare la sanzione non vincola – La definizione agevolata non è rinuncia all’impugnazione
di Sergio Trovato
 
È infondata la pretesa del Comune di Milano di ritenere incontestabile l’avviso di accertamento tributario, se il contribuente si avvale della facoltà di pagare la sanzione ridotta a un terzo entro il termine per proporre ricorso. La definizione agevolata delle sanzioni non comporta la rinuncia all’impugnazione, a meno che l’interessato non lo dichiari espressamente. Questa regola si applica anche ai tributi locali. Si tratta di una scelta riservata al contribuente, che intende assicurarsi il pagamento della sanzione in misura ridotta, considerata l’incertezza sull’esito del giudizio. Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza 14658 del 9 luglio 2020.
I giudici di legittimità hanno giudicato priva di fondamento la tesi del comune di Milano, secondo cui è stata introdotta una disciplina speciale per i tributi locali che assicurerebbe al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni nella misura di un quarto solo se paga anche il tributo e gli interessi. L’articolo 17 del decreto legislativo 472/1997, che disciplina la definizione agevolata, con riduzione a un terzo della sanzione irrogata, si applicherebbe solo ad altri tributi. Nel caso in esame l’amministrazione comunale ha ritenuto applicabile solo l’istituto dell’adesione del contribuente all’accertamento, cui consegue la rinuncia all’impugnazione. Secondo la Cassazione, correttamente, il citato articolo 17 «regola invece il diverso caso in cui il contribuitene voglia lasciare impregiudicata la possibilità di contestare il tributo. La ratio dell’istituto consiste nel consentire all’Erario di incassare in tempi rapidi (seppur in misura ridotta) le sanzioni irrogate ed al contribuente, che ritiene di essere nel giusto senza tuttavia averne la certezza, di bloccare le sanzioni ridotte versando il corrispondente ammontare, e, nello stesso termine di legge, proporre eventuale ricorso alla commissione tributaria». Questa opzione consente di definire «irrevocabilmente ogni questione inerente l’aspetto sanzionatorio», in quanto l’atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni «è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni ineriscono».
In effetti, la definizione agevolata si trova all’interno di una disciplina generale delle sanzioni, che si applica indistintamente a tutti i tributi, compresi i tributi locali. Quindi, il contribuente ha la possibilità di fruire dell’istituto della rinuncia all’impugnazione, che richiede il pagamento di tributo, sanzione ridotta e interessi, oppure di garantirsi la definizione delle sole sanzioni nell’incertezza del risultato finale del processo. Come evidenziato dalla Cassazione, quest’ultima scelta non comporta né il pagamento del tributo, con relativi interessi, né tantomeno acquiescenza alla pretesa tributaria comunale. Per la rinuncia all’impugnazione serve un’espressa dichiarazione o comunque un comportamento concludente da parte dell’interessato. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere effettuato entro il termine per proporre ricorso (60 giorni). Del resto, l’articolo 16 del decreto legislativo 473/1997 dispone l’estensione delle disposizioni generali alle violazioni in materia di tributi locali.
Di recente la Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza 1303 del 19 maggio 2020, ha chiarito che alle violazioni in materia di tributi locali si estende anche il principio della continuazione, sancito dall’articolo 12 del decreto legislativo 472/1997, secondo il quale quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi si applica la sanzione base aumentata della metà al triplo. Al cumulo giuridico si ricorre solo se più favorevole rispetto al cumulo materiale, che comporta l’irrogazione di una sanzione per ogni annualità.

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