20/12/2018 – la scheda del nostro ricorso alla Corte costituzionale

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Reg. ord. n. 39 del 2018 pubbl. su G.U. del 07/03/2018 n. 10

Ordinanza del Tribunale di Brescia del 11/09/2017

Notifica del 24/01/2018

Tra: Iacobellis Felice Pier Carlo e Associazione Nazionale Professionale dei Segretari Comunali G.B. Vighenzi C/ Comune di Tremosine sul Garda e Prefettura di Milano

 

Oggetto:

Impiego pubblico – Segretari comunali e provinciali – Nomina del segretario comunale da parte del sindaco e dipendenza funzionale dal capo dell’amministrazione – Durata dell’incarico corrispondente al mandato del sindaco che ne ha disposto la nomina – Decadenza automatica dall’incarico – Assoggettamento al regime degli incarichi fiduciari – Denunciata violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di spoils system.

– Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 99, commi 1, 2 e 3.

– Costituzione, art. 97.

Impiego pubblico – Segretari comunali e provinciali – Nomina del segretario comunale da parte del sindaco e dipendenza funzionale dal capo dell’amministrazione – Contrasto tra le funzioni del segretario comunale e il suo ruolo di garante della conformità legale, statutaria e regolamentare degli atti dell’ente con la nomina e la dipendenza funzionale da parte del soggetto politico – Denunciata violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

– Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 99, comma 1.

– Costituzione, art. 97.

Norme impugnate

    Num. Art. Co. Nesso  
decreto legislativo 18/08/2000 267 99   
decreto legislativo 18/08/2000 267 99   
decreto legislativo 18/08/2000 267 99   

Parametri costituzionali

    Num. Art. Co. Nesso  
Costituzione     97     

Udienza Pubblica del 8 gennaio 2019 rel. ZANON

 


Testo dell’ordinanza


N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 settembre 2017



Ordinanza  dell'11  settembre  2017  del  Tribunale  di  Brescia  nel

procedimento  civile  promosso  da  Iacobellis  Felice   Pier   Carlo

contro Comune di Tremosine sul Garda e Prefettura di Milano . 

 

Segretari comunali e provinciali - Nomina  da  parte  del  sindaco  e

  dipendenza  funzionale  dal  capo  dell'amministrazione  -   Durata

  dell'incarico corrispondente al  mandato  del  sindaco  che  ne  ha

  disposto la nomina - Cessazione  automatica  dall'incarico  con  la

  cessazione del mandato del sindaco. 

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

  sull'ordinamento degli enti locali), art. 99, commi 1, 2 e 3. 





(GU n. 10 del 2018-03-07)



 

                   TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA 

            lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria 

 

    Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3823/2014 il  Giudice  del

lavoro dott. Mariarosa Pipponzi, a scioglimento della riserva assunta

all'udienza del 17 maggio 2017, ha pronunciato la seguente ordinanza. 

    Letti gli atti ed i documenti di causa; 

    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

    Premesso che: 

    Iacobellis Felice, gia' segretario comunale presso il  Comune  di

Tremosine sul Garda, in virtu' dei decreti sindacali di nomina del  3

marzo 2014, ha riferito che in seguito alle consultazioni  elettorali

del maggio 2014  il  nuovo  sindaco,  in  applicazione  dell'art.  99

decreto legislativo n. 267/2000,  trascorso  il  termine  di sessanta

giorni, gli aveva comunicato la volonta' di non avvalersi piu'  delle

sue prestazioni procedendo alla nomina del nuovo segretario  comunale

in data 2 settembre 2014; 

    Iacobellis Felice ha eccepito l'incostituzionalita' dell'art.  99

commi 1, 2, e 3 citato decreto per contrasto con gli articoli 3 e  97

Cost. in quanto tale disposizione, prevedendo quale  termine  per  la

durata  dell'incarico  di  segretario  comunale  quella  del  mandato

amministrativo del sindaco che  lo  nomina  (salvo  il  disposto  del

successivo art. 100), si  poneva  in  contrasto  con  i  principi  di

correttezza  ed  imparzialita'  dell'azione  amministrativa,  atti  a

garantire la  tutela  del  canone  di  separazione  fra  politica  ed

amministrazione ed in particolare ledendo il correlato  principio  di

continuita' dell'azione amministrativa, richiamando le pronunce della

Corte costituzionale  che  avevano,  in  piu'  occasioni,  dichiarato

incostituzionali  le  disposizioni  che   prevedevano   un'automatica

decadenza dei dirigenti amministrativi nominati  al  mutamento  degli

organi di Governo politico cui era riconducibile la nomina stessa; 

    Iacobellis Felice,  inoltre,  ha  eccepito  l'incostituzionalita'

anche del comma 1 del sopra citato  articolo  perche'  consentiva  la

nomina del soggetto controllante da parte  del  soggetto  controllato

violando  l'art.  97  Cost.  sotto  il   profilo   dell'imparzialita'

dell'azione amministrativa; 

    il Comune di Tremosine sul Garda,  dopo  aver  ricordato  che  il

ricorrente era stato oggetto di nomina dal precedente sindaco con  la

medesima procedura che ora riteneva incostituzionale, si  e'  opposto

alla richiesta di rimessione alla Corte  costituzionale,  reputandola

irrilevante, inammissibile e manifestamente infondata in  particolare

sottolineando  che  la  durata  in  carica  del  segretario  comunale

(soggetto con incarico apicale conferito  da  organi  politici  sulla

base di un rapporto fiduciario che mira ad assicurare il collegamento

fra questi ultimi ed i dirigenti di vertice), collegata  alla  durata

del mandato del sindaco che l'ha nominato, rientrava  nell'ambito  di

operativita' dello spoils system ritenuto pienamente legittimo  dalla

Corte costituzionale; 

 

                               Osserva 

 

A) Sulla rilevanza 

    Iacobellis Felice ha chiesto al giudice di pronunciarsi in merito

all'illegittimita' dei provvedimenti sindacali di  nomina  del  nuovo

segretario comunale per ottenere l'accertamento del  suo  diritto  al

ripristino del rapporto di servizio con il comune convenuto o, in via

subordinata,  la  condanna  dell'ente  al  risarcimento   dei   danni

conseguenti alla sua revoca dall'incarico. 

    Questo  Giudice  deve  necessariamente  risolvere   la   vertenza

applicando l'art. 99 decreto legislativo n. 267/2000 che, se ritenuto

costituzionalmente  legittimo,  condurra'  al  rigetto  di  tutte  le

domande  formulate  in  ricorso.  Cio'  e'  sufficiente  «a   rendere

ammissibili le questioni incidentali», come da ultimo ribadito  nella

sentenza n. 20 dell'11 febbraio 2016 della Corte  costituzionale,  in

quanto accertamento della illegittimita' costituzionale  della  norma

che ha previsto la cessazione automatica del rapporto puo' permettere

al giudice di valutare, come suo compito, la sussistenza di tutti gli

elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata (sentenza n.

224 del 2010)». 

    Non e' peraltro possibile, nel  caso  di  specie,  giungere  alla

decisione  facendo  ricorso  all'interpretazione  «costituzionalmente

orientata  al  rispetto  dell'art.  97  Cost.,  come   inteso   dalla

consolidata  giurisprudenza  costituzionale  in  materia  di  «spoils

system», (ved. Cassazione sezione lavoro n. 11015 del 5 maggio  2017)

alla luce delle composite attribuzioni  e  della  peculiarita'  della

figura del segretario comunale. 

B) Sulla non manifesta infondatezza 

    Gli   attuali   approdi   della   giurisprudenza   della    Corte

costituzionale  sono  stati  riassunti  nella  recente  sentenza   n.

11015/17 della Corte di cassazione  Sez.  Lavoro:  «Questo  complesso

cammino ha portato il Giudice delle leggi a precisare che  le  uniche

ipotesi in cui  l'applicazione  dello  «spoils  system»  puo'  essere

ritenuta coerente con i' principi costituzionali  sono  quelle  nelle

quali si riscontrano i  requisiti  della  «apicalita'»  dell'incarico

nonche' della «fiduciarieta'» della scelta del soggetto da  nominare,

con  la  ulteriore  specificazione  che  tale  «fiduciarieta'»,   per

legittimare  l'applicazione  dell'indicato  meccanismo,  deve  essere

intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza  politica

e personale con il titolare dell'organo politico,  che  di  volta  in

volta viene in considerazione come nominante» e ancora «In assenza di

tali requisiti, il meccanismo si pone  in  contrasto  con  l'art.  97

Cost.,  in  quanto  la  sua  applicazione  viene  a  pregiudicare  la

continuita', l'efficienza e l'efficacia  dell'azione  amministrativa,

oltre  a  comportare  la  sottrazione  al   titolare   dell'incarico,

dichiarato decaduto,  delle  garanzie  del  giusto  procedimento  (in

particolare  la  possibilita'  di  conoscere   la   motivazione   del

provvedimento di  decadenza),  poiche'  la  rimozione  del  dirigente

risulterebbe svincolata  dall'accertamento  oggettivo  dei  risultati

conseguiti». 

    Cio'  premesso  si  osserva,  in  riferimento  alla  figura   del

segretario comunale, quanto segue. 

    Il  segretario  comunale   e'   un   dipendente   del   Ministero

dell'interno al servizio del comune da cui funzionalmente  dipende  e

la sua nomina e' riservata al sindaco che  deve  scegliere  «tra  gli

iscritti all'albo di cui all'art. 98  «(ex  comma 1  art.  99 decreto

legislativo n. 267/2000») cui si accede per concorso; le sue funzioni

ed i suoi compiti sono specificati dall'art. 97  decreto  legislativo

n. 267/2000 che cosi espressamente recita». Il segretario comunale  e

provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza

giuridico-amministrativa nei  confronti  degli  organi  dell'ente  in

ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle  leggi,  allo

statuto ed ai regolamenti.  3.  Il  sindaco  e  il  presidente  della

provincia, ove si avvalgano  della  facolta'  prevista  dal  comma  1

dell'art.  108,  contestualmente  al  provvedimento  di  nomina   del

direttore generale disciplinano, secondo  l'ordinamento  dell'ente  e

nel rispetto del loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti  tra  il

segretario ed il direttore generale.  4.  Il  segretario  sovrintende

allo  svolgimento  delle  funzioni  dei  dirigenti  e   ne   coordina

l'attivita', salvo quando ai sensi e per  gli  effetti  del  comma  1

dell'art. 108 il sindaco  e il  presidente  della  provincia  abbiano

nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:  a)  partecipa

con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni  del

consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime  il

parere di cui all'art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso

in cui l'ente non abbia  responsabili  dei  servizi;  c)  ((roga,  su

richiesta  dell'ente,  i  contratti  nei  quali  l'ente e'  parte   e

autentica)) scritture  private  ed  atti  unilaterali  nell'interesse

dell'ente;  d)  esercita  ogni  altra  funzione  attribuitagli  dallo

statuto  o  dai  regolamenti,  o  conferitagli  dal  sindaco  o   dal

presidente della provincia; e)  esercita  le  funzioni  di  direttore

generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4.». 

    Dalle suddette funzioni e compiti ed alla luce dei  parametri  di

legittimita' dello spoils system enunciati dalla Corte costituzionale

( a partire dalle sentenze n. 233/2006, 103 e 104 del 2007 sino  alla

n. 20  del  2016)  e  sopra  riferiti  si  evince  la  non  manifesta

infondatezza  della  questione  di  costituzionalita'  proposta,   in

relazione all'art. 97 Cost.,  dell'art.  99  decreto  legislativo  n.

267/2000 pur in presenza di una  figura  amministrativa  apicale,  in

quanto: a) per ricoprire tale incarico non e' necessaria la personale

adesione agli orientamenti politici di' chi  l'abbia  nominato  (ved.

Sentenza Corte costituzionale n. 304/2010 e 34 del 2010). Infatti  si

tratta di nomina discrezionale del  sindaco  che,  tuttavia,  e'  ben

delimitata dalla necessita' di attingere ad un Albo (comma 1, art. 99

decreto legislativo n. 267/2000) e  quindi  fra  soggetti  che  hanno

dimostrato di avere le competenze tecniche  professionali  necessarie

superando un concorso pubblico; b) l'incarico non prevede una stretta

collaborazione al  processo  di  formazione  dell'indirizzo  politico

dell'ente; e) il segretario e' una figura tecnico-professionale i cui

compiti sono specificatamente enucleati  dalla  legge  in  chiave  di

supporto   (di   natura   tecnica)   e   collaborazione   agli   atti

emanati/emanandi dagli organi di Governo del comune, in  funzione  di

verifica del parametro di conformita'  dell'azione  dell'ente  locale

alla legge nonche' in particolare  al  rispetto  dei  vincoli,  anche

finanziari, da questa disposti all'operato  del  Comune.  Per  quanto

concerne la natura della collaborazione che il Segretario e' chiamato

a fornire all'organo politico, la stessa e' per legge  limitata  alle

funzioni «consultive, referenti e di  assistenza  alle  riunioni  del

consiglio e della giunta» ed alla  «verbalizzazione»  delle  riunioni

consigliari e di giunta (ved art. 97 lettera a)  decreto  legislativo

n. 267/2000). In  considerazione  quindi  della  sua  titolarita'  di

funzioni di natura tecnico professionale, gestionale e  consultiva  e

della sua posizione di garante  del  rispetto  delle  leggi  e  della

regolarita' dei procedimenti,  non  pare  alla  sottoscritta  che  il

Segretario comunale rientri nelle figure alle quali,  alla  luce  dei

principi elaborati dalla  giurisprudenza  costituzionale  in  materia

(ved  da  ultimo  sentenza  n.  20  del  2016),  possano   applicarsi

meccanismi di decadenza automatica senza violare i  principi  di  cui

all'art. 97 Cost. 

    Da  ultimo  si  osserva  che  anche  la  questione  afferente  la

violazione dell'art. 97 Cost. in relazione alla nomina da  parte  del

sindaco non e'  manifestamente  infondata,  in  considerazione  delle

funzioni di controllo via via assegnate al segretario comunale  dalle

nuove disposizioni di legge del settore (segnatamente dalla legge  n.

109/12 in tema di prevenzione e repressione della corruzione)  e  del

suo ruolo generale di garante della conformita' legale, statutaria  e

regolamentare degli atti dell'ente.  Sicche'  non  pare  conforme  ai

principi enucleati dall'art. 97 Cost. che il soggetto deputato a tale

ruolo possa essere nominato dal soggetto politico i cui atti egli  e'

chiamato a vagliare e venga  posto,  altresi',  alle  sue  dipendenze

funzionali. 



 

                               P.Q.M. 

 

    Visti gli articoli 134 Cost. e 23 della legge n. 87/53, 

        1) dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata,  per

violazione  dell'art.  97  Cost.   la   questione   di   legittimita'

costituzionale dell'art. 99, comma 1 decreto legislativo n.  267/2000

nella parte in cui prevede che:  «1.  Il  sindaco  ....  nominano  il

segretario,     che     dipende     funzionalmente      dal      capo

dell'amministrazione»; 

        2) dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata,  per

violazione  dell'art.  97  Cost.   la   questione   di   legittimita'

costituzionale dell'art. 99, comma 2 decreto legislativo n.  267/2000

nella parte in cui prevede che: «2. Salvo quanto  disposto  dall'art.

100, la nomina ha durata corrispondente  a  quella  del  mandato  del

sindaco .... che lo ha nominato. Il segretario cessa  automaticamente

dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco»; 

        3) dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata,  per

violazione  dell'art.  97  Cost.   la   questione   di   legittimita'

costituzionale dell'art. 99, comma 3 decreto legislativo n.  267/2000

nella parte in cui prevede che «3. La nomina e' disposta non prima di

sessanta  giorni  e  non  oltre  centoventi  giorni  dalla  data   di

insediamento del sindaco ...  il segretario e' confermato.». 

    Visti gli articoli 295 codice di procedura civile e 23  legge  n.

87/53 sospende il presente giudizio sino alla decisione  della  Corte

costituzionale; 

    Ordina che la presente ordinanza sia, a cura  della  cancelleria,

comunicata alle parti del presente giudizio, notificata al Presidente

del Consiglio dei ministri, e  sia  comunicata  ai  Presidenti  della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

    Ordina l'immediata trasmissione  degli  atti,  comprensivi  della

documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte

notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 

    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra. 

        Cosi' deciso in Brescia l'8 settembre 2017 

 

                   Il Giudice del lavoro: Pipponzi 

 



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