20/10/2018 – Il diritto di accesso dei sindacati agli atti amministrativi

Il diritto di accesso dei sindacati agli atti amministrativi

Esiste il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’ associazione: l’unico limite è che l’accesso non rappresenti una forma di controllo generalizzato sull’Amministrazione.

Il Tar sulla legittimazione dei sindacati all’accesso agli atti amministrativi  e sul diritto di accesso ai Documenti di Valutazione dei Rischi. ( Tar Puglia, sez. III, 5 ottobre 2018, n. 1275)

La legittimazione dei sindacati all’accesso

In materia di diritto di accesso agli atti da parte dei sindacati si è formato un orientamento giusprudenziale piuttosto permissivo, che viene citato e fatto proprio dai giudici amministrativi pugliesi.

La giurisprudenza è dell’avviso che sussiste il diritto dell’ organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’ associazione.

Rileva, secondo le pronunce richiamate nella sentenza, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata.

Rimangono tuttavia i limiti generali all’accesso, e in particolare il divieto di un controllo generalizzato nei confronti della P.A..

Infatti detta sfera di legittimazione, si legge nella sentenza, non può tuttavia tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro. Tale preclusione è espressamente codificata all’ art. 24, comma terzo, della legge n. 241/1990, nel testo novellato dall’ art. 16 della legge n. 15/2005, in base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’ operato delle pubbliche amministrazioni”. Pertanto, la domanda di accesso, ancorché esplicata in esercizio della prerogative dell’ organizzazione sindacale soggiace al filtro dell’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad un situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere.

Nel caso di specie le Organizzazioni sindacali avevano esercitato il diritto di accesso per conoscere e valutare la sicurezza nei luoghi di lavoro mediante accesso ai Documenti di valutazione del rischio (DVR).

Pertanto, i giudice hanno ritenutoi sussistente in capo alla parte richiedente l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, atto a giustificare la richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990, in ragione dello stretto legame esistente tra “la finalità dichiarata ed il documento richiesto”.

Il diritto di accesso al Documento Valutazione Rischi (DVR)

Premessa la legittimazione generale dei sindacati, il Tar Puglia estende tale legittimazione anche al DVR.

Viene richiamata la giurisprudenza sul punto, per la quale non ostano divieti e preclusioni normative all’esercizio del diritto di accesso al DVR, non riguardando l’istanza atti sottratti all’ accesso, né sostanziandosi in un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione.

E infatti nel rapporti di lavoro alle dipendenze di un’amministrazione pubblica (nell’accezione estensiva prevista dall’art. 23 L. n. 241 del 1990) la PA rimane specificamente tenuta all’accesso, anche per atti di diritto di privato se di riverbero con il pubblico interesse.

Pertanto, anche se il DVR non è un documento amministrativo in senso lato, è oggetto di accesso.

In allegato Tar Puglia, sez. III, 5 ottobre 2018, n. 1275

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