20/09/2019 – Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 settembre 2019

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 settembre 2019
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
La Giurisprudenza Consultiva
ORGANI DI GOVERNO
– Il giudice dei conti si esprime sulla determinazione dei compensi degli amministratori comunali.
PERSONALE E PREVIDENZA
– Il giudice dei conti fornisce il proprio motivato avviso sulla possibilità, per un comune del Friuli Venezia Giulia, a fronte dell’eventuale perdurante inerzia del legislatore regionale, di avvalersi della possibilità di sostituzione immediata del personale cessato prevista dall’art. 14-bisD.L. n. 4/2019, introdotto dalla L. n. 26/2019 e di riparametrare le proprie capacità assunzionali al criterio delineato dall’art. 33D.L. n. 34/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019).
– Il giudice dei conti fornisce l’interpretazione della normativa vigente in materia di utilizzo di graduatorie concorsuali.
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 ss., L. 23 dicembre 2005, n. 266, per il rendiconto della gestione 2018: questionario e specifico allegato integrativo destinato agli enti locali siciliani.
– La Sezione delibera il termine entro il quale trasmettere la relazione-questionario dei Collegi sindacali degli Enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2018 ai sensi dell’art. 1, comma 170L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) e dell’art. 1, comma 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
– La Sezione delibera il termine entro il quale trasmettere la relazione-questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città Metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2018.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
– Il mancato rispetto dell’obbligo di svolgimento dell’attività per un determinato arco temporale, assunto in sede di percezione di una sovvenzione pubblica, comporta uno sviamento “ab origine” dell’interesse pubblico perseguito con il finanziamento.
– Gli obblighi, gravanti sulle amministrazioni comunali e consistenti nell’effettuare controlli presso le strutture ricettive per valutarne la conformità alla normativa vigente, sono finalizzati a riscontrare il rispetto delle prescrizioni normative per la loro apertura e non a segnalare agli enti finanziatori il mancato perseguimento dell’interesse pubblico sotteso al relativo contributo. Il “dies a quo” di decorrenza degli impegni assunti a seguito della percezione di contributi pubblici non decorre dalla stipula della convenzione ma dal momento di concreto inizio dell’attività.
– Il giudice contabile rileva la responsabilità erariale del concessionario della riscossione a fronte dell’omessa adeguata tutela delle ragioni creditorie del Comune, essenzialmente per la mancata iscrizione dell’ipoteca sui beni del debitore a garanzia dei crediti dell’Ente, quali recati dai ruoli tempestivamente trasmessi al concessionario stesso. Infatti, se fosse intervenuta l’iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti comunali, il debitore, prima della vendita del proprio patrimonio, sarebbe stata costretto a chiedere anche al Concessionario il consenso alla cancellazione della formalità in precedenza iscritta, previo adempimento delle relative obbligazioni. Nel caso all’esame, infatti, l’alienazione del patrimonio immobiliare del debitore risulta avvenuto non già attraverso la vendita forzata in sede di esecuzione immobiliare, ma attraverso atti notarili di compravendita, riportanti nelle proprie premesse la circostanza dell’esistenza delle formalità pregiudizievoli e quella del rilascio da parte delle banche creditrici del consenso alla relativa cancellazione, evidentemente previo soddisfacimento delle relative ragioni creditorie, per evitare che i crediti del Comune rimanessero insoddisfatti, come poi concretamente avvenuto. Secondo il giudice, dalle predette condotte illecite è derivato il danno erariale, rappresentato dai crediti recati dai ruoli tempestivamente consegnati dal Comune al concessionario, rimasti definitivamente insoddisfatti a seguito della mancata iscrizione ipotecaria e dell’alienazione del proprio patrimonio immobiliare da parte del debitore.

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