19/12/2019 – L’ANAC e gli obblighi di trasparenza dopo la sentenza n. 20 del 2019

dI MARINA CHIARELLI
L’ANAC e gli obblighi di trasparenza dopo la sentenza n. 20 del 2019
Il d.lgs. n. 97 del 2016, che ha modificato il d.lgs. 33 del 2013, sottende la massima espressione della trasparenza amministrativa intesa come “accessibilità totale” delle informazioni e dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni,  con la finalità di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’uso delle risorse pubbliche. Il citato decreto correttivo ha, in particolare, modificato l’art. 14, avente ad oggetto gli “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali”. Il comma 1 elenca i dati e le informazioni che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti. Il comma 1 bis estende tali obblighi di pubblicazione, già previsti per i titolari di incarichi politici, anche ai titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Il comma 1 ter, invece, impone a ciascun dirigente di comunicare all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, con conseguente obbligo per l’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale l’ammontare di tali somme. La legittimità costituzionale di tali obblighi è stata affrontata dalla Corte costituzionale nella sentenza  n. 20 del  2019, che trae origine proprio dall’asserita violazione della normativa europea sulla  privacy concernente l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di pubblicare sui loro siti la documentazione attestante i compensi ed i rimborsi ricevuti dai dirigenti pubblici per l’espletamento dei loro incarichi nonché le dichiarazioni relative ai dati reddituali e patrimoniali degli stessi e dei loro congiunti. Il Tar del Lazio, infatti, ha sollevato incidente di costituzionalità nel quale, oltre alla violazione di alcuni parametri costituzionali interni (artt. 2, 3, 13 e 117 Cost.), prospettava quella degli artt. 7, 8, 52 della Carta dei diritti UE, dell’art. 8 CEDU e di varie norme della direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali, ora sostituita dal Regolamento 2016/679/UE. Le disposizioni giunte all’attenzione della Corte costituzionale, come visto poco sopra, sono state inserite nel d.lgs. 33/2013 con la novella recata dall’art. 13, comma 1, lett. c) del d. lgs. 97/2016 adottato in attuazione della delega di cui all’art. 7 della legge 124/2015, che ha anche introdotto l’accesso civico generalizzato nell’ordinamento italiano. Va ricordato, in particolare, che il regime di pubblicità contestato è quello previsto originariamente solo per i componenti degli organi di indirizzo politico e successivamente esteso anche ai titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo e ai titolari di incarichi dirigenziali. L’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 dispone la pubblicazione nella sezione dei siti istituzionali, rubricata “Amministrazione trasparente”, dei seguenti documenti e informazioni: a) l’atto di nomina  o  di  proclamazione,  con  l’indicazione della  durata  dell’incarico  o  del  mandato  elettivo; b)  il curriculum;  c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni patrimoniali e attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), ovvero la dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche e quella concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, anche in relazione al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado, ove essi vi consentano, dovendosi in ogni caso dare evidenza al mancato consenso. Il comma 1-bis dell’art. 14 dispone, quindi, che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui al comma 1 sopra indicati per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Infine il comma 1-ter dell’art. 14 dispone che ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale  presta  servizio  gli  emolumenti  complessivi percepiti  a  carico  della  finanza  pubblica,  anche  in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  897.  L’amministrazione  è  tenuta  a  pubblicare, sul proprio sito istituzionale, l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. I dati previsti dall’art. 14 vanno pubblicati dalle amministrazioni entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili secondo la disciplina dell’accesso civico… (segue)

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