19/12/2019 – La pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti

La pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti
L’ufficio di segreteria generale di questo Ente chiede di conoscere se occorre procedere, ed in che termini, alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 o se permane la sospensione dopo la sentenza della Corte Costituzionale?
a cura di Simone Chiarelli
Come noto la vicenda della pubblicazione dei dati reddituali dei dirigenti pubblici ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 si è complicata a seguito della declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale con la sentenza 23 gennaio 2019 n. 20 “nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.
A seguito di detta sentenza ANAC era intervenuta, pur con ampie critiche, attraverso la Del. 26 giugno 2019 n. 586 dell’ANAC «Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019 della Corte Costituzionale» con cui l’Autorità ha modificato e integrato la citata Del. 8 marzo 2017, n. 241 e fornito precisazioni sulla delibera 1134/2017 in merito ai criteri e modalità di applicazione dell’art. 14, comma 1, 1-bis e 1-ter, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all’art. 2-bis del medesimo decreto, alla luce della sentenza della Corte Cost. 23 gennaio 2019, n. 20.
A questa delibera sono seguite da più parti richieste di chiarimento, ed in particolare dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome attraverso riunioni operative con la stessa autorità. Negli incontri, in attesa dell’intervento legislativo chiarificatore sull’applicazione dell’art. 14, comma 1-bis con riferimento alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali (art. 14, comma 1, lett. f)) richiamato dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale, le Regioni, nella fase transitoria, identificano, entro il 1 marzo 2020, in appositi atti legislativi, ovvero normativi o amministrativi generali, gli strumenti utili all’attuazione della norma tenuto conto delle peculiarità del proprio assetto organizzativo e alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale e della Del. 26 giugno 2019 n. 586 dell’ANAC.
Con ordinanza cautelare il TAR Lazio Roma, Sez. I, 21 novembre 2019 n. 7579, in accoglimento dell’istanza cautelare di due dirigenti sanitari titolari di struttura complessa dell’Azienda sanitaria locale di Matera, ha sospeso la deliberazione dell’omonima Asl con cui veniva richiesta ai suddetti dirigenti la trasmissione dei dati ex art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e rinviata la causa al merito del 22.04.2019.
Sulla base di questi presupposti e dell’incertezza normativa che ne è derivata l’Autorità ha ritenuto opportuno, con Del. 4 dicembre 2019 n. 1126:
“- In attesa dell’intervento legislativo nazionale chiarificatore sull’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, di rinviare alla data del 1 marzo 2020 l’avvio della propria attività di vigilanza sull’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – dati reddituali e patrimoniali- con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti;
– Fermo restando quanto previsto nella delibera ANAC n. 586/2019 per i dirigenti del SSN, di sospendere, alla luce dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 7579 del 21 novembre 2019, l’efficacia della richiamata delibera limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa fino alla definizione nel merito del giudizio”.
Ciò premesso e considerato, venendo al quesito proposto, ne deriva che:
1) l’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali dei dirigenti pubblici ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è vigente
2) tale obbligo legittima le amministrazioni a procedere alla pubblicazione dei dati in applicazione della citata normativa e della sentenza della Corte Costituzionale
3) tuttavia la delibera Anac ha ritenuto opportuno sospendere la propria attività di vigilanza e la propria deliberazione in materia “con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti” ed “ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa”
4) ANAC non ha disposto analoga sospensione per i dirigenti di altri settori/comparti.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, qualora il richiedente non faccia parte del SSN dovrà valutare di procedere in ogni caso alla dovuta pubblicazione, eventualmente valutando forme di minimizzazione e previo ulteriore approfondimento sui contenuti della sentenza della Corte Costituzionale.

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