19/12/2019 – Differito al 31 marzo 2020 il termine per il bilancio di previsione 2020

Differito al 31 marzo 2020 il termine per il bilancio di previsione 2020
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Gli enti locali possono deliberare il bilancio di previsione 2020/2022 entro il 31 marzo 2020. E’ autorizzato entro la stessa data l’esercizio provvisorio.
Il differimento al 31 marzo 2020
Il Ministro dell’interno con il decreto 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali.
Il potere Ministro dell’interno
Il Ministro ha utilizzato il potere discrezionale di cui al comma 1 dell’art. 151D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del quale il termine di approvazione del bilancio di previsione può essere differito con decreto del Ministro dell’interno in presenza di motivate esigenze. Nella premessa del decreto è detto che gli enti locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione 2020/2022, non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie
disponibili, in quanto la legge di bilancio per l’anno 2020 è in corso di approvazione ed il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 recante «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», è in corso di conversione. In virtù di ciò il Ministro dell’interno ha ritenuto necessario e urgente differire il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2020/2022.
Effetti sui tributi locali
Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2020), i termini per l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:
– dell’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
– e dell’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento
Autorizzato l’esercizio provvisorio
Con il decreto, inoltre, è confermata l’autorizzazione per gli enti locali all’esercizio provvisorio, sino al 31 marzo 2020. A questo proposito si ricorda che, in base alle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 163D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “l’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, comma 1, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222“.

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