19/12/2019 – Condanna di un Sindaco per plurimi provvedimenti illegittimi di conferimento incarichi ad un avvocato – “esperto del sindaco”

Condanna di un Sindaco per plurimi provvedimenti illegittimi di conferimento incarichi ad un avvocato
18 Dic, 2019
Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Sicilia – Sentenza n. 21 del 14 febbraio 2019
Oggetto:
Condanna di un Sindaco per plurimi provvedimenti illegittimi di conferimento incarichi ad un avvocato: conferma Sentenza n. 361/2018.
Fatto:
In questo medio Comune (12.000 abitanti) il Sindaco, con proprie determinazioni, dal settembre 2008 al dicembre 2011, conferisce ad un avvocato, l’incarico di “esperto del Sindaco” in applicazione della Legge Regionale n. 7/1992, con un costo complessivo di oltre Euro 170.000.
La Procura contabile “a seguito di denuncia di danno erariale pervenuta il 12 maggio 2015” procede all’istruttoria e conviene in giudizio l’ex Sindaco per un importo di circa Euro 15.000 relativi al solo incarico per i primi 3 mesi del 2012 (per gli anni precedenti gli importi pagati sono prescritti). La Procura ritiene “che nel conferimento dei predetti incarichi, il Sindaco abbi travalicato i limiti legali fissati dall’art. 14 della Lr. n. 7/1992, trasformando un potere discrezionale riconosciuto dalla legge nell’esercizio di una prerogativa arbitraria”. Occorre sottolineare, a tale riguardo che la menzionata disposizione normativa fissa dei limiti precisi alla facoltà di nomina dell’esperto da parte del Sindaco in termini di:
a) limite numerico in relazione al numero degli abitanti;
b) documentazione della professionalità;
c) presupposto culturale tipizzato;
d) obbligo del sindaco di trasmettere annualmente al Consiglio comunale una dettagliata relazione sugli esperti da lui nominati;
e) predeterminazione del compenso, parificato ai dirigenti;
f) limite numerico soggettivo.
Più in generale l’accusa ha rilevato che i poteri del Sindaco devono essere vincolati al rispetto del canone costituzionale di buona amministrazione, previsto dall’art. 97 della Costituzione e, quindi, al rispetto del principio di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Al riguardo la Procura Regionale rilevava “che le determine sindacali prese in considerazione avevano una motivazione apparente, che non consentiva di dimostrare l’utilità dell’incarico conferito e la sussistenza dei relativi presupposti legali. In particolare, riteneva che l’oggetto dell’incarico fosse assolutamente generico, cosicché non era possibile verificare l’utilità della nomina dell’avv. M e quali attività, non surrogabile da parte della struttura amministrativa, fosse stato chiamato a svolgere. Le genericità della motivazione era inoltre, confermata dalle numerose proroghe e/o rinnovi”.
Risulta inoltre che il Sindaco “non aveva mai reso la relazione prevista dall’art. 14, comma 4 della Legge Regionale, né l’esperto aveva redatto la relazione conclusiva”.
Pertanto, conclude la Procura, “l’incarico e i plurimi rinnovi sono ritenti, oltre che illegittimi, espressivi di una inescusabile negligenza”.
I Giudici territoriali (Sentenza n. 361/2018), affermano che “le determinazioni sono state adottate al di fuori della disciplina applicabile e tale comportamento è stato connotato quanti meno dall’elemento psicologico della colpa grave, perché il convenuto, in qualità di vertice dell’amministrazione comunale, ha violato i principi fondamentali che presiedono all’attività amministrativa, nonché disposizioni di facile interpretazione contenute nella normativa di rango primario”.
La Sentenza è di condanna.
L’interessato presenta ricorso che viene respinto.
Sintesi della Sentenza:
Il Collegio giudicante “ritiene che, nella fattispecie, la facoltà di ricorrere a collaborazioni esterne attribuita al Sindaco dall’art. 14 della Legge n. 7/1992, pur nell’ampio ambito discrezionale che gli compete nella scelta del professionista, non abbia rispettato, in concreto, i presupposti legali richiesti dalla vigente normativa e, in questo senso, la nomina in questione risulta essere non coerente con lo scopo perseguito dalla disposizione di assicurare il supporto allo svolgimento della funzione propria dell’organo politico.”
Sul punto, la difesa dell’appellante ha dedotto l’insindacabilità da parte dell’Organo giurisdizionale dell’uso del potere discrezionale del Sindaco di avvalersi di esperti, legati da stretto rapporto fiduciario, per supportarlo nelle proprie funzioni.
Il rilievo affermano i Giudici non può essere condiviso “atteso che, nella fattispecie, non risulta violato il principio di ordine generale “dell’insindacabilità nel merito”, sancito espressamente anche dall’art. 1, della Legge n. 20/1994”
Infatti, l’addebito di responsabilità amministrativa è stato formulato dalla Procura contabile sull’asserita colpevole inosservanza del parametro normativo che disciplina l’oggetto del conferimento dell’incarico, non risultando alcuna contestazione dell’Organo inquirente in ordine alla possibilità, in astratto, di esercizio della facoltà discrezionale riconosciuta al Sindaco di ricorrere ad un esperto esterno.
In ogni caso, concludono i Giudici ferma restando la genericità del contenuto dell’incarico, attribuito con la determina sindacale, nei termini già rappresentati, “va ulteriormente rilevato che non risulta essere stata mai trasmessa al Consiglio comunale la dettagliata relazione annuale, prevista dal comma 4 dell’art. 14 della Lr. n. 7/1992, sull’attività svolta dall’esperto. L’omessa trasmissione della relazione annuale, nell’ambito del presente giudizio, rileva tuttavia sotto un diverso profilo, considerato che la mancata osservanza, di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 14 della Legge sopra richiamata, può ritenersi come significativo elemento in merito al rilevato scostamento dal parametro normativo, che preclude, per di più, la possibilità di individuazione dell’utilità della medesima nomina fin anche “a posteriori”, a conferma della genericità del contenuto dello stesso nei termini contestati dalla Procura regionale.”
I Giudici concludono affermando di aver considerato “quale presupposto antigiuridico, fonte di responsabilità erariale, il conferimento a soggetti esterni all’Ente locale di funzioni riservate alle competenze amministrative degli Uffici comunali. Tale considerazione esclude che una qualche utilità possa attribuirsi ad una prestazione conseguente ad un incarico conferito contra legem, con conseguente impossibilità di considerare, ai fini della quantificazione e riduzione del danno, l’eventuale vantaggio derivante dall’attività del soggetto esterno all’Ente, illegittimamente incaricato di funzioni che avrebbero dovute essere riservate alla competenza gestionale dei dipendenti dello stesso Comune, in quanto attività istituzionali, per lo svolgimento delle quali i medesimi dipendenti ricevono una adeguata retribuzione.”
Premesso, al riguardo, che per consolidata giurisprudenza il diniego del potere riduttivo non necessita di alcuna motivazione, ciononostante questo Giudice di Appello ritiene di dover confermare sul punto la Sentenza appellata, “evidenziando che la contestazione di responsabilità risulta essere stata formulata dalla Procura contabile solo in relazione al conferimento dell’incarico disposto con la determinazione sindacale. In realtà, al fine della valutazione della colpevolezza del convenuto in giudizio, anche ai fini dell’eventuale applicazione del potere riduttivo, appare rilevante la circostanza che la condotta antigiuridica posta in essere dal Sindaco non si è limitata ad un solo episodio di illegittimo conferimento di incarico, ma è stata reiterata nel tempo con successivi rinnovi allo stesso professionista sempre con le medesime motivazioni e finalità esposte nelle determinazioni sindacali relative all’arco temporale dal 4 settembre al 31 marzo 2012.”
Commento:
Appare evidente che non ha funzionato alcun controllo interno; per 3 anni il Sindaco rinnova periodicamente l’incarico all’avvocato di sua fiducia, senza che alcuno (Segretario, Ragioniere, Organo di revisione, ecc.) abbia almeno “suggerito” al Sindaco di variare ed integrare le motivazioni inserite nella determina. .
Anche l’omessa presentazione di una annuale relazione al Consiglio comunale dell’attività svolta dall’Avvocato, ha pesato sulla decisione dei Giudici.
di Antonio Tirelli

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