19/10/2016 – uno schema di determinazione per la liquidazione dei diritti di rogito

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

  • l’art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio”.

  • gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

  • l’art. 23, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (L.F. 2001) che per gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell’organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

  • l’articolo … del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei  servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;

  • l’art. … del vigente Statuto Comunale;

  • il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. … del …………. e successive modifiche e integrazioni;

  • il decreto sindacale n. .. del ………… di nomina dei Responsabili di Servizio per l’anno 2016;

  • la deliberazione di C.C. n. ….. del ………… di approvazione del Bilancio di Previsione …. e Bilancio Pluriennale ………….., con valore autorizzatorio;

  • la deliberazione di G.C. n. .. del ……….. avente per oggetto “Approvazione del Piano esecutivo di gestione provvisorio anno ……”;

 

Premesso che:

  • l’art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l’art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

  • il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

  • la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

  • la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché ne al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

  • a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell’art. 1O, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali  che non  hanno  qualifica  dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’artico/o 30,  secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo,  per  gli  atti  di  cui  ai  numeri  1, 2,  3,  4,  e 5 della  tabella  O  allegata  alla  legge 8 giugno   1962,  n.   604, e successive   modificazioni, è attribuita   al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in   godimento”.

Considerato che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui “alla luce della previsione di cui all’’articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, ( Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016,  Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016,  Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016)  secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che  tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento,  è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (   per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016 ) che: La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all’accoglimento delle ragioni di parte ricorrente”….Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all’interesse pubblico rispetto all’interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un’interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell’intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica”.

 

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l’ente negando al segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali.

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di ………….o nel periodo dal ………… al ………. al Segretario comunale dott. …………………. nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all’erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

Rilevato che nel Comune di ………, ove il dott…….. presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che l’importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di …………, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

Dato atto che nel periodo che qui rileva, dal ………al ………., sono stati incassati € ………. per diritti di rogito, come da prospetto agli atti fornito dall’ufficio ragioneria;

DETERMINA

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali   del dispositivo;

2) di prendere atto che nel periodo dal ………… al ………….. (…. trimestre) il Comune di …….. ha riscosso la somma di € …….., come da prospetto agli atti fornito dall’ufficio ragioneria;

3) di prendere atto che, in base alle comunicazioni pervenute dal Comune di ……….., i diritti di rogito riscossi nel … trimestre ……. per un importo di € …….. (al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% e IRAP 8,5%, da scorporare) possono essere liquidati in toto al Segretario comunale dott……. perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;

4) di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito …… trimestre 2016 al Segretario dott….. per l’importo di € …., come meglio precisato al punto 5;

5) di precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell’articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo-, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest’ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;

6) di impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di €  ……… in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

 

Capitolo

Descrizione

Gestione (CP/FPV)

Scadenza dell’obbligazione

(Esercizio di esigibilità)

 

2016

2017

 

2018

 

10120104

 

Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale

CP

 

0,00

0,00

 

 

 

10120104

 

Oneri riflessi

CP

 

 

 

 

 

 

10120104

 

Irap

CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) di dare atto che la presente determinazione:

  • è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;

  • è comunicata tramite posta elettronica alla Giunta;

  • è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l’Ufficio Segreteria

 

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