19/08/2020 – Niente assunzioni senza entrate – Non basta sostituire il personale cessato e la relativa spesa

La Corte conti Lombardia conferma: il nuovo sistema richiede la sostenibilità finanziaria
Niente assunzioni senza entrate – Non basta sostituire il personale cessato e la relativa spesa
Pagina a cura di Luigi Oliveri

Col nuovo sistema entrato in vigore lo scorso 20 aprile le nuove assunzioni sono fattibili solo se sostenibili finanziariamente da adeguate entrate. Non è più possibile attivare assunzioni per mera sostituzione del personale cessato e della relativa spesa, senza mettere in relazione tale spesa con l’andamento delle entrate.

La deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia 30 luglio 2020, n. 93, contribuisce a diradare alcune dei dubbi che ancora annebbiano l’operato degli enti locali, restii ad accogliere pienamente l’idea che l’era del turnover è cessata.
Non a caso il parere risponde al quesito se sia possibile sostituire personale cessato nell’anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto 34/2019, sul presupposto, enunciato dal quesito «che la sostituzione di un dipendente cessato non altera gli equilibri di bilancio, in quanto la spesa era già stata prevista per tutto l’anno, né il limite di spesa già accertato in sede di approvazione del bilancio stesso».
Tale presupposto è, tuttavia, erroneo perché ancorato al vecchio sistema. Solo, infatti, in un regime normativo nel quale si guarda esclusivamente alla spesa del personale e non alla correlazione di questa con le entrate, può risultare possibile assumere prescindendo dai valori soglia previsti dal decreto ministeriale 17.3.2020 e riferiti al rapporto tra spesa di personale/media triennale delle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel nuovo sistema, invece, ogni spesa connessa a nuove assunzioni è permessa solo laddove non alteri il rapporto spesa/entrate, peggiorandolo oltre quanto ammesso. Ad esempio, un ente virtuoso il cui rapporto spesa/entrate sia inferiore ai valori soglia non può lecitamente assumere laddove conseguenza del reclutamento sia lo sforamento del valore soglia (anche verificabile oggettivamente con proiezioni sull’annualità successiva); un ente il cui rapporto spesa/entrate sia compreso tra i valori virtuosi e quelli non virtuosi non potrebbe assumere nel caso in cui tale spesa non garantisse l’equilibrio tra spesa di personale ed entrate risultante dall’ultimo rendiconto; infine, un ente non virtuoso non potrebbe assumere, se la nuova spesa non consentisse di rispettare l’obbligo della riduzione annuale del rapporto spesa di personale/entrate.
È conseguenza connaturata al nuovo regime normativo, spiega il parere, la circostanza che «gli spazi assunzionali si ridurranno, anche rispetto alla programmazione delle assunzioni già effettuata antecedentemente sulla base delle regole precedenti» se si intaccano gli obiettivi imposti dal nuovo regime normativo.
Pertanto, anche laddove fosse applicabile il principio tempus regit actum, che la sezione Lombardia in effetti considera operante, un reclutamento avviato prima del 20 aprile 2020 comunque non potrebbe essere portato a termine con l’assunzione, se la spesa connessa comportasse le conseguenze viste prima.
Questo perché le assunzioni nel nuovo regine sono legate alla regola della sostenibilità finanziaria e non a tetti di spesa. Ecco perché, conferma il parere, la mobilità non è più neutra.
La sezione Lombardia risolve, col medesimo parere 93/2020, un altro dubbio, riguardante la possibilità che i contributi percepiti da un comune ente capofila per la gestione delle attività connessi ai servizi sociali, regolate dalla legge 328/2000 siano considerati tra le entrate correnti al fine della definizione dei limiti assunzionali. La sezione evidenzia che poiché il disposto normativo non opera alcuna distinzione con riferimento alla tipologia di entrate correnti, «non vi è ragione per escludere, dalle entrate correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzionali, i contributi di parte corrente percepiti dai comuni ai sensi della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».

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