19/08/2020 – Nel decreto 104 una norma ad hoc per i comuni in sofferenza a causa del Covid – Azioni esecutive sospese per gli enti che sono in riequilibrio finanziario

Nel decreto 104 una norma ad hoc per i comuni in sofferenza a causa del Covid – Azioni esecutive sospese per gli enti che sono in riequilibrio finanziario
di Vincenzo Giannotti

Ancora una volta il legislatore interviene con norme specifiche sugli enti in riequilibrio finanziario in sofferenza, questa volta giustificando le norme introdotte a causa del Covid-19.

Nel decreto legge cosiddetto «Agosto» (decreto legge n. 104/2020) è stato previsto, tra l’altro, per tutti gli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario, una importante sospensione dei termini fino al 30 giugno 2021.
La sospensione si applica sia ai termini di risposta (in generale 60 giorni) sulle verifiche compiute dalle Sezione regionali in fase di monitoraggio sul raggiungimento dei risultati intermedi previsti dal piano approvato, sia sospendendo alla medesima data tutte le azioni esecutive dei creditori nei confronti dei medesimi degli enti in riequilibrio, anche se le azioni dovessero essere state avviate prima della data di entrata in vigore del decreto.
 
La sospensione termini
Si ricorda come, in presenza di gravi irregolarità riscontrate nella fase di monitoraggio, sui risultati intermedi previsti nei piani di riequilibrio approvati, ai sensi dell’art. 243-bis del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (Tuel), la Corte dei conti assegna all’ente locale il termine di sessanta giorni, al fine di rimuovere le irregolarità nelle scritture contabili e ripristinare, anche in prospettiva, gli equilibri di bilancio.
Casi specifici stanno investendo diversi comuni, anche di medio grandi dimensioni (tra i tanti Reggio Calabria, Napoli) che, anche a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del passaggio dal Fondo anticipazioni di liquidità al Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultano oggi soffocati da gravi disavanzi e dalla continua emersione di debiti fuori bilancio da ripianare, ossia vicinissimi alla dichiarazione di dissesto.
Pertanto, per dare ossigeno alle possibili azioni da mettere in campo, stante le richiamate oggettive difficoltà nel ripianare l’enorme ammontare del disavanzo emergente e della massa di debiti fuori bilancio emersi nel frattempo, il legislatore, con il decreto «Agosto», è intervenuto in due diverse direttrici (art. 53, commi 8-9).
La prima (comma 8) ha previsto che, in considerazione dell’incertezza dovuta all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti.
La seconda direttrice (comma 9), cercando di dare ossigeno alla crisi di liquidità che gli enti in riequilibrio stanno attraversando, ha previsto che siano sospese, sempre fino alla data del 30 giugno 2021, le procedure esecutive, azionate dai creditori degli enti in riequilibrio, a qualunque titolo intraprese. La sospensione è, inoltre, stata estesa anche ai provvedimenti adottati dai commissari ad acta nominati dal giudice amministrativo per dare esecuzione ai pagamenti.
Infine, in presenza di procedure esecutive intraprese, in violazione del periodo di sospensione dei termini, in ogni caso le stesse non determinano vincoli sulle somme, né limitazioni all’attività del tesoriere.
In merito ai debiti fuori bilancio, al fine di facilitare l’impatto sul disavanzo in presenza di importi elevati, è stata inserita dal precedente comma 6, una modifica all’art. 194, comma 3 del Tuel (dlgs n. 267/2000) dove, in caso di rateizzazione superiore ai tre anni (il limite massimo dei tre anni è stabilito dal comma 2 del medesimo art. 194) per i debiti fuori bilancio di natura corrente è data la possibilità all’ente locale di garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, sia in termini di competenza sia di cassa.
La sospensione dei termini riferita sia, alle risposte ai giudici contabili sia, alle azioni esecutive, sono state estese anche ai procedimenti già avviati.

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