19/03/2020 – Sospensione mutui regioni ed enti locali: gli interventi utili a far fronte all’emergenza

Decreto Legge “Cura Italia”
Sospensione mutui regioni ed enti locali: gli interventi utili a far fronte all’emergenza
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ci sono diverse disposizioni di interesse per gli enti territoriali. In questo intervento ci occupiamo della sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali.
La sospensione dei mutui delle regioni
La disposizione riguardante la sospensione dei mutui mira a costituire disponibilità finanziarie da utilizzare per il rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall’epidemia di Covid-2019. La sospensione è relativa:
– alle quote capitale;
– alle regioni a statuto ordinario.
Vediamo quanto è contenuto nell’art. 111 del decreto Cura Italia.
a) La sospensione del pagamento
E’ previsto che le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data del 17 marzo 2020, dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
b) La sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità
La sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, lett. a) e b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
c) L’utilizzo del risparmio derivante dalla sospensione
Il risparmio di spesa che deriva dalla sospensione è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall’epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni nel decreto Cura Italia.
d) Spazi finanziari
Viene stabilito che ai fini del rispetto del saldo di cui all’art. 1, comma 466, L. 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.
La sospensione dei mutui degli enti locali
La sospensione dei mutui degli enti locali mira a costituire disponibilità finanziarie da utilizzare per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.
La sospensione è relativa alle quote capitale.
Vediamo quanto è contenuto nell’art. 112 del decreto Cura Italia.
a) Il differimento del pagamento
E’ previsto che il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data del 17 marzo 2020, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
b) La sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità e ai mutui già differiti
La sospensione non si applica:
– alle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti;
– ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
c) L’utilizzo del risparmio derivante dalla sospensione
Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.

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