19/03/2020 – Lavoro agile – normativa emergenziale

Lavoro agile – normativa emergenziale
Alcuni dipendenti di questa amministrazione regionale hanno chiesto l’attivazione del “lavoro agile” in base alla recente normativa emergenziale. E’ possibile concederlo in mancanza di una regolamentazione preventiva, criteri di assegnazione ed in alcuni casi di dotazione informatica necessaria?
a cura di Simone Chiarelli
 
Con l’approvazione del DPCM 11 marzo 2020 si è disposto un mutamento radicale nella definizione delle condizioni e requisiti per lo svolgimento del c.d. “smart working” disponendo che le amministrazioni assicurino “lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”, misura confermata dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che, all’art. 87, prevede ulteriori elementi che si possono così sintetizzare:
– la regola della prestazione lavorativa è il “lavoro agile” per tutta la durata dell’emergenza
– tale regola è derogabile esclusivamente per “le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro” che dovranno essere espressamente e motivatamente individuate dall’amministrazione
– il personale potrà utilizzare la propria dotazione informatica per lo svolgimento della prestazione lavorativa (ricordando che il lavoro agile potrebbe non comportare necessariamente una prestazione per cui si necessita di collegamento telematico)
– qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile il personale non deve comunque prestare servizio in sede e dovrà fruire di ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione e altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
Qualora non risulti possibile alcuna delle citate soluzioni, in ogni caso il personale non potrà prestare servizio in sede e dovrà essere esonerato dalla prestazione lavorativa (che costituisce comunque servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista).
Ciò detto dunque l’amministrazione qualora non abbia proceduto ancora alla attivazione delle citate misure è situazione di violazione delle misure sanitarie del citato DPCM e potrà essere chiamato in responsabilità in caso di contrazione del virus da parte del personale per quanto attiene alle varie forme di responsabilità diretta.
L’attivazione del lavoro agile non presuppone alcuna preventiva regolamentazione, valutazione delle condizioni personali e/o istanze dell’interessato nè l’esistenza di dotazione informatica idonea dell’Ente o dell’interessato.

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