19/03/2020 – La competenza sul declassamento del dirigente ad impiegato è del giudice amministrativo per l’atto di macro-organizzazione e del giudice ordinario per il demansionamento

La competenza sul declassamento del dirigente ad impiegato è del giudice amministrativo per l’atto di macro-organizzazione e del giudice ordinario per il demansionamento
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone, Gianluca Popolla – Dottore in giurisprudenza – esperto enti locali
 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ricevuto istanza di regolamento di giurisdizione da parte di un Ateneo relativamente ad un giudizio pendente per fatti che coinvolgevano l’ex Responsabile dell’Ufficio dell’Avvocatura dello stesso ente universitario. L’Ateneo ha agito in seguito alla pronuncia da parte del Tribunale di un’ordinanza ex art. 700 del codice di procedura civile, con la quale l’Autorità giudiziaria gli aveva ordinato di non applicare i provvedimenti (definiti illegittimi) emessi dall’ente che andavano a incidere sul ruolo e sulle mansioni dell’Avvocato, nonché di reintegrarla con immediatezza nella carica ricoperta in precedenza.
L’Università ha rilevato come ad oggetto del ricorso della resistente fossero la delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si affermava la radicale rivisitazione della struttura e la necessità di rivedere la posizione dell’Avvocatura in quanto avrebbero dovuto attribuire alla stessa attività legali differenti da quelle lavoristiche, i decreti di sospensione dell’area dirigenziale dell’Avvocatura di Ateneo, il decreto di nomina dell’allora resistente come coordinatrice dell’area centrale acquisti contratti e affari legali. Tali provvedimenti, a dire dell’attuale ricorrente, hanno la veste di atti amministrativi di carattere generale e sarebbero configurabili come atti di esercizio del potere di macro-organizzazione dell’Università: ciò deporrebbe, pertanto, per la non sussistenza della giurisdizione in capo al giudice ordinario, in favore di quello amministrativo.
La ricorrente ha depositato note in merito e la Procura Generale ha concluso chiedendo che venisse dichiarata la giurisdizione amministrativa per quanto attiene alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, mentre la dichiarazione della giurisdizione in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla revoca dell’incarico di coordinatrice dell’area dirigenziale avvocatura e alla nomina a coordinatrice dell’Area centrale acquisti contratti e affari legali, avvenute nei confronti della resistente.
Le precisazioni della Corte
L’attuale resistente, nel ricorso innanzi al Tribunale ordinario, ha denunciato da un lato l’illegittimità della delibera dell’Università, già citata, nella quale si affermava la necessità di affidare le attività legali non attinenti alla materia del lavoro all’Avvocatura dello Stato e dei decreti su indicati e, dall’altro lato, ha censurato il demansionamento subito a causa della conseguente riorganizzazione e perdita della dirigenza dell’Avvocatura dell’Ateneo.
La prima censura effettuata dalla ricorrente è andata a colpire il corretto esercizio del potere amministrativo e si è soffermata sulla non conformità a legge dell’atto di macro-organizzazione col quale l’Università ha deliberato una diversa organizzazione degli uffici, sopprimendone tre (tra cui quello a cui era preposta la ricorrente) e prevedendone uno diverso. Al riguardo la Corte non ha espresso alcun dubbio sulla circostanza che il provvedimento amministrativo della delibera configuri un atto di macro-organizzazione dell’ente universitario e si è pronunciata nel senso dell’attribuzione della giurisdizione all’autorità amministrativa poiché ha ravvisato “una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all’esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione, a fronte del quale la ricorrente può vantare un interesse legittimo”. La Corte, richiamando altri orientamenti precedenti, ha affermato che spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali si investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo “sicché non può operare, in tal caso, il potere di disapplicazione del giudice ordinario in quanto assume un peso decisivo l’impugnazione dell’atto di macro organizzazione.” (cfr. Cass. civ. S.U. n. 4881/2017Cass. civ. S.U. n. 11387/2016Cass. civ. S.U. n. 6040/2019), sottolineando come nel caso di specie la ricorrente insista nella richiesta di riassegnazione all’ufficio e alle mansioni precedentemente svolte.
In merito alla seconda censura sollevata dalla ricorrente, relativa all’avvenuto demansionamento per la perdita della dirigenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la controversia debba essere attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario. La Corte Suprema ha evidenziato come l’art. 63, comma 1, D.Lgs. 165 del 2001 abbia devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 (…) incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale.”, pertanto sulla questione del demansionamento la pubblica amministrazione opera con i poteri di un datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 165 del 2001 e, di conseguenza, la giurisdizione è da attribuire al giudice ordinario.
La decisione delle Sezioni Unite
Per quanto sopra esposto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario circa la domanda di demansionamento e quella del giudice amministrativo concernete l’impugnazione dell’atto di macro-organizzazione.

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