19/02/2024 – Quesito su mutamento composizione delle commissioni consiliari

Territorio e autonomie locali 15 Febbraio 2024

Categoria  05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari

Sintesi/Massima 

Sulla composizione delle commissioni consiliari si richiama il parere n.771/2018 in cui il Consiglio di Stato osserva come il rispetto del criterio proporzionale ex art.38, c.6, del d.lgs. n.267/00 potrebbe essere garantito prevedendo l’istituto del voto plurimo piuttosto che capitario.

Testo 

(Parere n.4899 del 12.2.2024) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha trasmesso le osservazioni formulate dal segretario comunale del comune di … in merito alla questione segnalata da un consigliere di minoranza. Il predetto consigliere ha evidenziato che, all’esito delle elezioni amministrative dell’ottobre 2021, il consiglio comunale di … si componeva di 12 consiglieri eletti per la lista “… e …” e di 5 consiglieri per la lista “…” di cui fa parte il consigliere esponente. In seno al consiglio comunale sono istituite le commissioni consiliari permanenti, composte ciascuna da cinque consiglieri, di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due della minoranza. Nel corso del mandato, due consiglieri di maggioranza sono passati all’opposizione formando il gruppo misto. A seguito di tale circostanza, i consiglieri di maggioranza hanno presentato una delibera al fine – ad avviso del consigliere esponente – di nominare i nuovi membri delle commissioni e modificare la composizione delle commissioni consiliari permanenti per assegnare i due rappresentanti della minoranza uno al gruppo “…” ed uno al gruppo misto. La proposta della maggioranza pregiudicherebbe, quindi, la rappresentanza del gruppo “…” nell’ambito delle commissioni consiliari, riducendone i componenti da due a uno. I consiglieri del predetto gruppo, ritenendo la posizione della maggioranza non coerente con il regolamento del consiglio comunale, hanno deciso di non procedere alla elezione dei propri rappresentanti nelle commissioni che, ad oggi, da quanto emerge dalla richiesta di parere, non sarebbero state più convocate. L’ente ritiene, invece, che l’istituzione del gruppo misto ha comportato inevitabilmente un mutamento delle forze politiche in seno al consiglio comunale; pertanto, è stato necessario adeguare, in coerenza con il principio di proporzionalità, la composizione delle commissioni permanenti ai nuovi assetti, attraverso l’attribuzione al gruppo misto di un proprio rappresentante all’interno delle commissioni senza però intervenire sul numero dei componenti l’organo. Tanto premesso, è stato chiesto di conoscere se, a seguito dell’istituzione del gruppo misto, le commissioni debbano mantenere la composizione iniziale, oppure se i due rappresentanti assegnati alla minoranza debbano essere considerati in ragione di un componente per ciascun gruppo dell’opposizione. Al riguardo, in via preliminare, si precisa che le commissioni non sono organi necessari dell’ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzativa, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell’ambito della competenza dei consigli. Si rileva, in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, che le commissioni consiliari, se previste dallo statuto, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto; pertanto, spetta al consiglio comunale prevedere nel regolamento i meccanismi idonei a garantirne il rispetto. Ai sensi dell’art.33, comma 1, del regolamento del consiglio comunale è previsto che ciascuna commissione permanente è costituita da cinque consiglieri da ripartire fra i gruppi consiliari, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi. Il terzo comma del medesimo articolo 33 dispone che “eventuali modifiche dei gruppi consiliari non determinano mutamenti nella composizione delle commissioni, salvo il caso di dimissioni o di impedimento permanente”. Secondo il consigliere esponente tale ultima disposizione precluderebbe la possibilità di modificare la composizione delle commissioni. Il segretario del comune ha osservato, invece, come la composizione delle commissioni consiliari con tre rappresentanti di maggioranza e un rappresentante per ciascun gruppo di opposizione sia stata ritenuta rispettosa del criterio proporzionale, precisando che la disposizione recata dall’articolo 33, comma 3, del regolamento del consiglio disciplina l’ipotesi di un’intervenuta modifica dei gruppi già esistenti, quindi l’ipotesi prevista dalla predetta norma non sarebbe applicabile al caso di specie trattandosi di costituzione di un nuovo gruppo. È pur vero che il citato art.33, comma 3, del regolamento sembra presentare una formulazione ambigua. Pertanto, il consiglio comunale potrebbe valutare la possibilità di riformulare in modo più chiaro la disposizione regolamentare sopracitata. In merito alla questione prospettata, si richiama il parere n.771 del 7 marzo 2018 in cui il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare come il rispetto del criterio proporzionale richiesto dall’art.38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00 potrebbe essere garantito prevedendo l’istituto del voto plurimo in luogo del voto capitario. Con specifico riferimento all’istituto del voto plurimo, il Consiglio di Stato-sez.V, con sentenza n.4919 del 25 ottobre 2017, ha osservato che “questa modalità di voto, nel garantire il rispetto del principio di proporzionalità ex art.38, comma 6, d.lgs. n.267 del 2000, non viola il principio di parità tra i consiglieri”. Dall’esame delle osservazioni fornite dal segretario dell’ente, emerge che il consiglio comunale starebbe valutando l’opportunità di introdurre apposite modifiche normative tali da adeguare le fonti di autonomia locale ai criteri indicati nella citata pronuncia del Consiglio di Stato del 2018. Nelle more delle modifiche in parola, si richiama il consolidato avviso di questo Ministero, espresso in altri casi analoghi, e cioè che l’oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni giustifica il riespandersi della piena attribuzione delle competenze del consiglio comunale, del quale le commissioni costituiscono articolazioni, essendo prive di competenza autonoma.

 

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