Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità della procedura di cui all’art. 5 del d. lgs. 175/2016, (testo unico in materia di società partecipate, di seguito TUSP), e in materia di controllo analogo, in caso di società partecipata che acquista quota di capitale sociale di altra società, a cui poi affida, “in-house a cascata”, un servizio che il Comune socio ha, a sua volta, a monte, affidato alla società partecipata dallo stesso.
Con deliberazione n. 182 del 4 novembre 2021, i magistrati contabili della Sez. Controllo Veneto, hanno dapprima dichiarato l’inammissibilità oggettiva di altri due quesiti proposti congiuntamente a quello sopraesposto, ritenendo, invece, quest’ultimo meritevole di trattazione sotto il profilo della generalità e della astrattezza, limitandosi, tuttavia, a un’interpretazione della normativa di riferimento.
Nella delibera in commento, i magistrati contabili evidenziano come la fattispecie prevista dall’art. 5 del TUSP trovi applicazione anche per il caso di specie, in quanto “le partecipazioni indirette sono, esclusivamente quelle detenute per il tramite di una società (…) soggetta a controllo pubblico” e, richiamando il contenuto dello stesso articolo, che l’atto deliberativo con cui l’amministrazione pubblica acquista, anche indirettamente, partecipazioni in società già costituite, debba essere “analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (…) evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (…)”, oltre alla imprescindibile compatibilità della scelta con i criteri di economicità, efficienza e efficacia che devono governare l’azione amministrativa.
I magistrati contabili rilevano come anche la Corte Costituzionale abbia evidenziato, in un precedente intervento (sent. n. 100 del 27 maggio 2020), il contenuto cautelativo dell’art. 5 sopra richiamato, rispetto alla costituzione e l’acquisto di partecipazioni di società pubbliche anche in-house.
Oltre a questo, i magistrati contabili hanno ritenuto opportuno fornire un breve excursus sulla normativa in materia di affidamenti in-house, ricordando come il Codice dei contratti e il TUSP disciplinano, oltre all’in-house tradizionale, anche, fra gli altri, il c.d. in-house a cascata, oggetto della delibera in commento, evidenziando come lo strumento sia stato oggetto di attenzione da parte dell’Anac nelle Linee Guida n. 7 adottate in attuazione del d. lgs. 50/2016. In particolare, l’Autorità ha disposto che in caso di in-house a cascata procederà a verificare “la sussistenza del controllo analogo dell’Amministrazione A sulla società B e della società B sulla società C al fine di consentire l’iscrizione nell’Elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti alla società C”.
In conclusione, i magistrati contabili della sez. di controllo Veneto, riprendendo alcuni interventi del Consiglio di Stato in materia, in particolare la sentenza della sez. V, n. 6456 e della sez IV, n. 5351, ricordano che le amministrazioni che optano per lo schema dell’in-house nell’affidamento di un servizio, dovranno procedere a una valutazione della convenienza dello stesso rispetto all’alternativa del ricorso al mercato, “attraverso una comparazione tra dati (…), al fine di dimostrare che quello fornito dalla società in-house è il più economicamente conveniente ed in grado di garantire la migliore qualità e efficienza”.
Si evidenzia, poi, che, a seguito della richiesta di parere da parte dell’Anac riguardo lo schema delle Linee guida in materia di affidamenti in-house, il Consiglio di Stato lo scorso 7 ottobre 2021 ha sospeso la decisione chiedendo ad Anac ulteriori approfondimenti, alla luce, soprattutto, delle novità conseguenti all’entrata in vigore della nuova disciplina relativa al Pnrr di cui al d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito in legge n. 108/2021).
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