I provvedimenti che concernono la realizzazione di impianti da energie rinnovabili ex art. 12, d.lgs. n. 387 del 2003 sono attratti alla disciplina di cui all’art. 20, l. n. 241 del 1990, con la conseguenza che, ai fini dell’autorizzazione, è sempre richiesta l’adozione di un provvedimento espresso, non potendo trovare applicazione l’istituto del silenzio assenso.

Ha ricordato la Sezione che ai sensi dell’art. 20, comma 4, l. n. 241 del 1990, come modificato dalle leggi n. 15 e n. 80 dell’anno 2005, l’istituto del silenzio assenso, previsto genericamente dal comma 1 del medesimo articolo per i “procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi”, risulta non applicabile “agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti”.

Il conflitto emergente tra questa previsione e la invocata disposizione regionale di cui all’art. 13, comma 10, l. reg. Emilia Romagna n. 31 del 2002, secondo cui “decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta”, non può essere risolto mediante il criterio di specialità, atteso che entrambe le normative presentano una portata generale afferente alla materia edilizia-ambientale.

Se ne conclude che, alla luce del criterio cronologico, che regola la successione nel tempo tra due norme generali (art. 15 cod. civ.), l’istituto procedimentale del silenzio-assenso non può trovare applicazione nel caso di specie, in ragione della deroga prevista dal citato comma 4 dell’art. 20 per la materia della tutela ambientale, come visto introdotta con le novelle del 2015, quindi in data posteriore rispetto all’entrata in vigore della legge regionale.

In conclusione, il diniego impugnato deve essere ritenuto legittimamente adottato in forza di un potere non ancora consumatosi.

Del resto, alle medesime conclusioni conduce l’analisi della giurisprudenza di questo Consiglio in merito alla necessità che nella presente materia vengano adottati provvedimenti espressi.

Sul punto, si rinvia a quanto affermato dalla sez. IV nella sentenza n. 499 del 25 gennaio 2018, secondo cui a) l’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabiliva, nella versione vigente all’epoca, l’esplicita esclusione dalla formazione del silenzio assenso dei provvedimenti in materia ambientale; b) il contrasto tra la previsione normativa del silenzio assenso ed i principi comunitari, che impongono l’esplicitazione delle ragioni della compatibilità ambientale del progetto (cfr. artt.14, comma 4, 14-bis, comma 4, 17-bis, comma 4, l. n. 241 del 1990 e direttiva 92/11/CE), costituisce acquisizione ormai costante della giurisprudenza nazionale, non mancandosi di rimarcare che anche l’attuale normativa sul procedimento amministrativo afferma che le disposizioni sul silenzio assenso “non si applicano agli atti ed ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale …, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ….” (cfr. art. 20, comma 4, l. n. 241 del 1990). 

 Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 5 novembre 2021, n. 7384

 

 

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