Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di facoltà assunzionali (ex art. 33 del d.l. 34/2019) e la spesa di personale di un’Istituzione, costituita dal Comune ex art. 114 d.lgs. 267/2000.
Il Sindaco in particolare ha chiesto se il Comune:
- debba considerare la spesa di personale assegnata a una Istituzione Comunale effettuando il calcolo delle proprie facoltà assunzionali;
- ai fini dell’osservanza dei limiti alla spesa complessiva per il personale possa non conteggiare le spese coperte dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, valevole per le strutture accreditate, stante l’assenza di oneri a carico del bilancio dell’ente comunale.
I giudici contabili hanno ricordato che le Istituzioni sono organismi strumentali dell’ente locale (dotate di autonomia gestionale e contabile) e in quanto tali ricomprese nel rendiconto consolidato dello stesso e non possono, pertanto, essere considerate quale soggetto distinto dall’ente capogruppo, in quanto non dotate di autonoma personalità giuridica rispetto al Comune, costituendo esclusivamente mere articolazioni organizzative, prive di personalità giuridica.
La Corte ricorda infatti che l’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011, contenente il relativo principio contabile, indica quali componenti del “gruppo amministrazione Pubblica”, oltre agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica, anche “gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo […], in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica”.
Quanto al secondo quesito, i magistrati contabili, richiamando gli orientamenti espressi dalla Sezione delle Autonomie, delibera n. 23/SEZAUT/2014, conformemente al disposto di cui all’art. 57, c. 3-septies, del d.l. 104/2020, hanno chiarito che l’ente può scomputare, dalla spesa complessiva del personale (da rapportare alle entrate correnti dell’ultimo triennio), le spese eterofinanziate laddove siano rispettate le seguenti condizioni:
- totale assenza di oneri per il bilancio dell’ente;
- esistenza di un’espressa previsione normativa dei finanziamenti;
- finalizzazione di questi alla spesa per nuove assunzioni;
- nella correlazione temporale dei finanziamenti e della corrispondente spesa per assunzioni.
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