18/06/2016 – Consiglieri, accesso a 360° – Il comune non può sindacare le richieste

L’ente non può porre a carico degli istanti un obbligo di motivazione
Consiglieri, accesso a 360°
Il comune non può sindacare le richieste
 

In materia di diritto di accesso dei consiglieri comunali, ai sensi dell’ art. 43 del dlgs n. 267/2000, possono considerarsi legittime le norme regolamentari che impongono al consigliere comunale di motivare la propria richiesta di accesso agli atti; ovvero che affidano al sindaco il potere di verificare che l’ informazione richiesta attenga al mandato del consigliere; oppure che limitano il diritto di visione degli atti quando ciò si traduca in «un potere di inchiesta, di ispezione o di verifica»? Il «diritto di accesso» e il «diritto di informazione» dei consiglieri comunali in ordine agli atti in possesso dell’ amministrazione comunale, utili all’ espletamento del proprio mandato, trovano la loro disciplina specifica nel citato art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, che si differenzia rispetto al pur ampio diritto di accesso riconosciuto al cittadino dall’ articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Il termine «utili», contenuto nella citata disposizione del Tuel, garantisce, infatti, l’ estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’ esercizio del mandato (cfr. Cds n. 6963/2010) senza che alcuna limitazione possa derivare dall’ eventuale natura riservata delle informazioni richieste. Anche la Commissione per l’ accesso ai documenti amministrativi, con parere reso in data 9 aprile 2014, ha specificato che l’ accesso del consigliere non può essere soggetto ad alcun onere motivazionale, giacché diversamente opinando sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ ente, attraverso i propri uffici, sull’ esercizio del mandato del consigliere comunale. Tale commissione, infatti, considerato che il consigliere è comunque vincolato al segreto d’ ufficio, ha ritenuto che gli unici limiti all’ esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali si rinvengono, per un verso, nel fatto che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, ovvero meramente emulative (fermo restando che la sussistenza di tali caratteri necessita di attento e approfondito vaglio, al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso), nonché, per altro verso, nel fatto che esso debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali. Conseguentemente, gli uffici comunali e il sindaco non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’ oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ciò, anche nel rispetto della separazione dei poteri (art. 4 e art. 14 del decreto legislativo n. 165/01) sancita per gli enti locali dall’ art. 107 del decreto legislativo n. 267/00 che richiama il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, essendo riservata ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. Peraltro, ai sensi dell’ art. 42, comma 1, del Tuel il consiglio è l’ organo di indirizzo e «di controllo politico-amministrativo»; sicché, il controllo del sindaco sull’ operato anche dei singoli consiglieri si porrebbe in contrasto alla predetta normativa. Nel caso di specie si rende, pertanto, opportuna la revisione delle disposizioni che impongono l’ obbligo motivazionale a carico dei consiglieri richiedenti l’ accesso e che affidano al sindaco il potere di verifica. Tuttavia l’ ente, attraverso l’ esercizio della propria potestà regolamentare, può optare, tra le varie opzioni possibili, per la disciplina che, in concreto, meglio contemperi esigenze concorrenti. In particolare, quelle di garanzia delle condizioni più adeguate all’ espletamento del mandato da parte dei consiglieri comunali e quelle di salvaguardia della funzionalità degli uffici e del normale espletamento del servizio da parte del personale dipendente, nonché quella di tutela della sicurezza degli uffici, del personale e del patrimonio.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto