17/07/2016 – Impeccabile la difesa del Segretario per i compensi ricevuti quale direttore generale di un piccolo Comune

Impeccabile la difesa del Segretario per i compensi ricevuti quale direttore generale di un piccolo Comune

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 15/7/2016)

Apprezzata dai giudici contabili la difesa del Segretario nominato direttore generale di un piccolo Comune che viene mandato esente da responsabilità per danno erariale, nonostante un orientamento restrittivo sul punto da parte della giurisprudenza contabile. Sul danno erariale per la nomina del Segretario a direttore generale di piccoli comuni, si era espressa con univocità di vedute la magistratura contabile ed in particolare, veniva rilevato che:

  • il conferimento al segretario di ulteriori funzioni e accorpamento nelle sue mani di Settori dell’ente non avrebbe comportato di per sé necessariamente alcun onere economico aggiuntivo per il comune perché rientranti nelle funzioni attribuibili per legge e per previsione statutaria al segretario comunale, e quindi non specificamente soggette a remunerazione aggiuntiva sullo stipendio base (Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 122 depositata in data 27.6.2014);
  • in un Comune privo di figure dirigenziali e caratterizzato da una popolazione di soli 1.900 abitanti, l’effettiva opportunità del conferimento delle funzioni di direttore generale al segretario andava quindi accuratamente e concretamente vagliata e contestualizzata, con riferimenti non generici, bensì circostanziati e specifici con riguardo alla situazione dell’ente e alle funzioni aggiuntive da attribuire al segretario, previa comparazione dei connessi costi (pagamento di 2.000 euro mensili) e dei relativi benefici (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, sentenza n. 31, depositata in data 19.3.2015);
  • le funzioni di direttore generale attribuite al Segretario di un piccolo comune ha comportato lo svolgimento di una prestazione lavorativa non diversa da quella, anche di carattere gestionale, che l’Amministrazione avrebbe potuto ottenere dallo stesso in esecuzione dell’attività di Segretario dell’Ente. Inoltre, non risultano predisposti sia il Piano Dettagliato degli Obiettivi, sia il Piano Esecutivo di Gestione e neppure il Referto gestionale (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza 13 aprile 2016 n.65).

Precisato tale indirizzo della giurisprudenza contabile sul danno erariale, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di controllo per il Veneto, nella sentenza 12.7.2016, n. 90, affronta il caso di un Segretario nominato direttore generale in un piccolo comune con una retribuzione addizionale di 4.200 euro mensili.

I rilievi della Procura

Anche in questo caso, come quelli precedenti esaminati dai magistrati contabili, la Procura ha evidenziato come la superfluità dell’incarico si desumerebbe dalle ridotte dimensioni demografiche e geografiche dell’ente, dalla consistenza della pianta organica (n. 13 posti di cui n. 3 vacanti; così ridotto, con cancellazione di n. 3 dipendenti, solo 10 mesi circa prima), dall’assenza di motivazioni concrete (carenze di organico e/o esigenze eccezionali) che imponessero il ricorso alla figura del D.G., nonché dall’assenza di un quid pluris di prestazioni rispetto a quelle rese nella esclusiva veste di segretario comunale, considerato che quelle eccepite dal convenuto nelle sue controdeduzioni ben potevano esser svolte dal segretario comunale come avveniva prima della nomina a direttore generale. In sintesi, rileva la Procura come il provvedimento di nomina, non motivi assolutamente le ragioni poste a fondamento di tale scelta, che appare non necessaria, né imparziale, né trasparente, né utile, ma, piuttosto, arbitraria, certamente superflua; non motivi l’investitura, tanto più necessaria e garantista, quando il beneficiario della stessa è proprio l’organo deputato per eccellenza alla verifica di legittimità dell’attività comunale, ex art. 97 del decreto legislativo 267/2000 e il conferimento da parte del primo cittadino avviene intuitu personae; stabilisce,sua sponte, parimenti, senza esplicitare criteri di riferimento, e con analoga indeterminatezza, il trattamento economico dovuto al Segretario, in qualità di direttore generale, quasi fosse una sorta di premio di fedeltà verso il funzionario.

Le controdeduzioni del segretario

A fronte dei citati rilievi della Procura il Segretario evidenzia come:

  • vi sia stata piena legittimità del potere di nomina, tenuto conto della competenza sindacale ex art. 37 e 40 dello Statuto comunale e ai sensi dell’art. 108 del TUEL (nel testo pro tempore vigente), senza che potesse ex adverso esser invocato il testo riformato nel 2010 della disposizione di legge, che peraltro fa salvi espressamente gli incarichi in essere fino alla scadenza del mandato sindacale;
  • vi sia una diversità delle funzioni del direttore generale rispetto a quelle del segretario comunale, ponendo in luce che le funzioni del direttore generale attengono, più che al supporto legale dell’ente, all’esigenza “di coordinarne i propri apparati nella maniera più funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi” e si connotano per un profilo squisitamente manageriale.

Precisata la conformità a legge di tale nomina, il Segretario evidenzia l’utilità conseguita dall’ente locale, producendo corposa documentazione dalla quale si evince chiaramente l’effettivo e proficuo svolgimento delle funzioni di direttore generale (PEG ex art. 169 TUEL, piano della performance/piano degli obiettivi, relazione sulla performance, relazione sullo stato di attuazione dei programmi, elaborazione del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, elaborazione della nuova metodologia di valutazione e misurazione della performance, contributi al controllo di gestione, riorganizzazione sistemi informativi, attività di formazione del personale, etc.). Infine, nel suo periodo di nomina, il Comune ha rispettato il tetto di spesa per il personale (art. 1, comma 562, l. 296/2006), il limite di legge relativo al rapporto tra spese del personale e spese correnti (art. 76, comma 7, l.  112/1008, pro tempore vigente), ha fatto registrare avanzi di amministrazione, ha progressivamente diminuito le spese correnti.

Le motivazioni dei Giudici contabili

Entrando nel merito il Collegio contabile verifica in via preliminare se tale incarico sia o meno conforme a legge, e di questo non vi è alcun dubbio in considerazione delle disposizioni pro tempore inserite dal legislatore sulla figura del direttore generale. In questo caso vanno esaminate le funzioni del segretario rispetto a quelle del direttore generale, dove in particolare non spettano al primo la predisposizione del piano degli obiettivi e la proposta del PEG. In questo caso il Sindaco ha esercitato una facoltà consentita dalla normativa, attraverso il convenzionamento con altri comuni al fine di raggiungere una popolazione di almeno 15.000  abitanti. In merito alla retribuzione assentibile lo stesso contratto dei Segretari prevede che “Al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell’art.108 del T.U. 267/2000, nell’ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa”.

Precisata la conformità alla normativa, il Collegio contabile rileva anche dal lato della retribuzione corrisposta in qualità di direttore generale, come la stessa vada posta in doverosa connessione con i risultati ottenuti dal Comune, in quanto in tale periodo è stato dimostrato che il Comune abbia rispettato il tetto di spesa per il personale (art. 1, comma 562, l. 296/2006), il limite di legge relativo al rapporto tra spese del personale e spese correnti (art. 76, comma 7, l. 112/1008, pro tempore vigente), ha fatto registrare avanzi di amministrazione e ha progressivamente diminuito le spese correnti. In merito, invece al quantum della retribuzione attribuita per la carica di direttore generale che potrebbe essere considerato eccessivo, la Procura non avanzando specifici rilievi sulla questione, non permette ai giudici una loro possibile valutazione nel merito.

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