17/04/2019 – Omessa denuncia degli abusi edilizi, il dirigente comunale non ha responsabilità oggettiva

Omessa denuncia degli abusi edilizi, il dirigente comunale non ha responsabilità oggettiva

di Francesco Machina Grifeo

QUI la sentenza della Corte di cassazione n. 16577 /2019

Non risponde automaticamente del reato di omessa denuncia, disciplinato dall’articolo 361 del codice penale – nel caso di un abuso edilizio – il responsabile dell’ufficio tecnico del comune che a seguito della presentazione di un permesso di costruire in sanatoria, non abbia trasmesso la notizia all’autorità giudiziaria. È infatti necessario dimostrare anche la «sussistenza dell’elemento soggettivo» del reato – vale a dire l’effettiva conoscenza della notitia criminis – «non potendosi ipotizzare una responsabilità in capo al pubblico ufficiale in base alla sola funzione amministrativa esercitata all’interno della struttura burocratica del comunale».

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