17/02/2022 – Ipotesi di “clausola di revisione prezzi” per appalti di forniture/servizi ai sensi art. 29 del D.L. 4/2022

Decreto legge 27/01/2022, n. 4, art.29

Proseguendo nelle riflessioni sull’ Articolo 29 del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 e sull’obbligo di inserimento nei documenti di gara di clausole di revisione dei prezzi, mi sono provato ad elaborare un articolo di capitolato per appalti di servizi/forniture pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022.

Mi sembra opportuno ricordare preliminarmente che l’articolo 29 si applica per il futuro.

Il secondo punto da evidenziare è relativo al “silenzio” dell’articolo 29 sulle modalità di compensazione negli appalti di forniture e servizi. Al contrario dei lavori, in cui è definito il procedimento di compensazione, per forniture e servizi non è previsto alcunché.

Per cui, secondo me, occorre fare riferimento alla possibilità, da parte dell’impresa, di iscrivere comunque riserve, la cui disciplina è prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto ( Articolo 9 del DM 7 marzo 2018 n. 49).

E dunque, nel silenzio dell’articolo 29 sugli appalti di forniture e servizi, occorre tener conto anche delle previsioni in materia di gestione delle riserve dell’appaltatore.

Inoltre, siccome alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile ( articolo 30 c.8 del Codice ), la nuova disciplina deve comunque tener conto dei diritti soggettivi delle imprese e delle modalità, le riserve appunto, con le quali essi possono esprimersi di fronte ai fenomeni di pesante aumento dei prezzi di materiali/servizi.

Per cui mi sono provato ad elaborare, per le forniture e servizi, un articolo che tenesse insieme l’articolo 29 e, contemporaneamente, la possibilità di iscrivere riserve e raggiungere accordi bonari o transazioni.

Con possibilità di riconoscimenti economici comunque circoscritti tenendo conto dell’alea di contratto fissata dall’articolo 1664 del Codice Civile nel 10% del prezzo complessivo convenuto.

Ho tenuto altresì conto, in analogia con quanto stabilito per i lavori, dei limiti temporali fissati dall’articolo 29 ( il comma 5 prevede che sono  esclusi  dalla  compensazione  i  lavori   contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta ).

Insomma, anche questo articoletto è il frutto di una riflessione a voce alta, sicché va preso per quello che è, un tentativo di mettere in fila le cose, frutto delle convinzioni del sottoscritto che, evidentemente, lasciano il tempo che trovano.

Tanto più, lo ribadisco, che il decreto deve essere convertito in legge, e dunque potrebbero esserci modifiche ad oggi non ipotizzabili.

Dunque si tratta di un tentativo che ha limiti e “provvisorietà”, ne sono consapevole.

Spero però che questa traccia possa costituire almeno uno spunto di riflessione per tutti gli operatori del settore.

Almeno questo è lo spirito con cui la condivido clausolarevisioneprezzifornitureservizi11feb

Siena, 11 febbraio 2022

Roberto Donati

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